Bonus baby sitter e centri estivi: la circolare dell’Inps
di Francesca Dal PortoIl D.L. 18/2020 (“decreto Cura Italia”) ha previsto, agli articoli 23 e 25, uno specifico congedo parentale per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore complessivamente a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni, di cui possono fruire i genitori, alternativamente fra loro.
In alternativa alla fruizione del congedo parentale, che consiste in una indennità pari al 50% della retribuzione, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, nel limite massimo complessivo di 600 euro.
Tale misura, ammessa a decorrere dal 5 marzo 2020, è stata prevista al fine di fronteggiare i provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.P.C.M. 04.03.2020.
Il D.L. 34/2020 (“decreto Rilancio”), all’articolo 72, ha modificato gli articoli 23 e 25 del Decreto Cura Italia, prevedendo la possibilità, a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a trenta giorni, per i genitori di fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione.
Lo stesso articolo 72 ha altresì previsto che il bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting di originari 600 euro possa arrivare a 1.200 euro e che, in alternativa, si possa usufruire di un bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l’infanzia per il periodo dalla chiusura dei servizi educativi scolastici al 31 luglio 2020.
Dalla lettura delle norme sopra citate, pare di poter desumere che la fruizione del congedo parentale (anche per un solo giorno) impedisce il ricorso al bonus baby sitting, all’interno dello stesso nucleo familiare.
Tale lettura della norma aveva fatto sorgere non pochi dubbi e contraddizioni: sono molti, infatti, i lavoratori che hanno usufruito del congedo parentale per un breve lasso di tempo, all’inizio del periodo di lock down (a marzo o aprile 2020) e poi sono tornati a lavorare. Escludere tali nuclei familiari a priori dalla possibilità di usufruire del bonus baby sitting, per periodi diversi e successivi rispetto a quelli in cui si è usufruito del congedo parentale, dava adito a incertezze e malcontento.
Con la circolare n. 73 del 17.06.2020 dell’Inps (che interviene dopo la precedente circolare n. 44 del 24.03.2020) sono stati forniti vari chiarimenti in materia di applicazione dell’articolo 72 del Decreto Rilancio.
Tale circolare, oltre a specificare l’ambito soggettivo di applicazione dell’articolo 72 (dipendenti del settore privato; iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, L. 335/1995; autonomi iscritti all’Inps; autonomi non iscritti all’Inps), ribadisce che “i bonus continuano ad essere previsti in alternativa al congedo specifico Covid di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, che viene incrementato fino ad un massimo complessivo di trenta giorni dall’articolo 72, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020.”
Ma nella circolare si legge anche che “Rispetto al congedo Covid, pertanto, le due misure sono incumulabili, fatto salvo quanto si dirà in merito all’integrazione in caso di fruizione di un periodo di congedo Covid complessivamente non superiore a quindici giorni.”
Alla questione della incompatibilità tra congedo parentale e bonus baby sitting è dedicato un intero paragrafo della circolare (il n.3) laddove si legge che:“In tema di alternatività dei bonus rispetto al congedo specifico Covid, di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, al comma 8 del medesimo articolo, come modificato dal citato decreto-legge n. 34/2020, si conferma che la misura è prevista “in alternativa” al congedo specifico; permane dunque l’incompatibilità tra i due istituti stabilita dal decreto Cura Italia”.
Nello stesso paragrafo è specificato che:
“Al riguardo, considerato che ai fini del riconoscimento della prestazione, stante le nuove regole del D.L. 34/2020, occorre acquisire una nuova domanda di bonus da parte del cittadino, devono essere tenuti distinti i casi in cui il soggetto, all’atto della domanda, non ha richiesto il congedo Covid da quello in cui ne ha fatto richiesta ed è stato autorizzato per un periodo fino a 15 giorni ovvero per oltre 15 giorni. Esclusivamente nel primo caso, infatti, l’importo spettante a titolo di bonus (per i servizi di baby-sitting ovvero per i servizi integrativi dell’infanzia), può raggiungere l’importo massimo di 1.200/2.000 euro (a seconda della categoria di appartenenza del richiedente). Diversamente, qualora al momento della domanda il soggetto abbia già fatto richiesta di periodi di congedo autorizzati, ma senza superare i 15 giorni, si potrà beneficiare dell’importo residuo pari a 600/1.000 euro (sempre a seconda della categoria di appartenenza), ferma restando la possibilità di presentare domanda per i giorni residui di congedo non precedentemente fruiti.)
Nel rispetto del principio di “alternatività”, infine, nel caso di congedo Covid autorizzato per oltre 15 giorni la prestazione non spetta.”
In sostanza, con la circolare sono rappresentate tre casistiche diverse:
- soggetto che non ha richiesto il congedo parentale di cui agli articoli 23 e 25 del Decreto Cura Italia;
- soggetto che ha richiesto il congedo per periodi fino a 15 giorni;
- soggetto che ha richiesto il congedo per un periodo superiore a 15 giorni.
Nel caso 1) non ci sono limitazioni alla possibilità di usufruire del bonus baby sitting di cui all’articolo 72 del Decreto Rilancio, nei limiti di importo previsti.
Nel caso 2), sebbene si sia usufruito del congedo, se questo è durato per un periodo inferiore o uguale a 15 giorni, sarà possibile usufruire del bonus baby sitting nella misura massima di Euro 600 (o Euro 1.000 per certe categorie).
Nel caso 3), infine, in cui si sia usufruito del congedo per più di 15 giorni, non spetterà alcun bonus baby sitting o quello alternativo per i centri estivi.
La circolare Inps ricorda che i bonus non possono essere fruiti se l’altro genitore è a sua volta:
- in congedo Covid,
- disoccupato o non lavoratore,
- se percettore al momento della domanda di qualsiasi beneficio di sostegno al reddito per sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, quale ad esempio, NASpI, cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, ecc.
In particolare, in caso di genitori beneficiari di trattamenti di integrazione salariale, l’incompatibilità opera solo nei casi e limitatamente ai giorni di sospensione dell’attività lavorativa per l’intera giornata.