Bonus per l’e-commerce agricolo
di Federica FurlaniAttesa la ravvicinata scadenza per godere del bonus legato al c.d. e-commerce agricolo, pare utile ripercorrerne la disciplina sebbene già analizzata in un precedente contributo.
Il Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, con le circolari dello scorso 17 ottobre numeri 76689 e 76690, che sostituiscono le vecchie circolari numeri 67351 e 67340 del 2015, ha modificato le modalità e i termini di presentazione delle domande per usufruire degli incentivi previsti dall’articolo 3 del D.L. 91/2014 e dai D.M. 13 gennaio 2015 n. 272 e 273.
La prima circolare si occupa del credito d’imposta per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all’avvio e allo sviluppo del commercio elettronico, cui possono accedere le imprese, i consorzi e le cooperative, attive nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché le PMI (come definite nell’Allegato I del Regolamento Ue n. 651/2014), attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari, della pesca e dell’acquacoltura non compresi nel predetto Allegato I.
Le spese agevolabili devono essere relative a:
- dotazioni tecnologiche;
- software;
- progettazione e implementazione;
- sviluppo database e sistemi di sicurezza.
La seconda circolare si occupa invece del credito d’imposta volto ad incentivare la creazione di nuove reti di imprese ovvero lo svolgimento di nuove attività da parte di reti di imprese già esistenti, cui possono accedere gli stessi soggetti sopra individuati.
Le spese agevolabili in questo caso devono riguardare:
- costi per attività di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni all’aggregazione in rete, per la costituzione della rete, per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto;
- costi in attività materiali per la costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili e per l’acquisto di materiali e attrezzature;
- costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione in rete;
- costi di ricerca e sperimentazione;
- costi per l’acquisizione di brevetti, licenze, diritti d’autore e marchi commerciali;
- costi per la formazione dei titolari d’azienda e del personale dipendente impiegato nelle attività di progetto;
- costi per la promozione sul territorio nazionale e sui mercati internazionali dei prodotti della filiera;
- costi per la comunicazione e la pubblicità riferiti alle attività della rete.
In entrambi i casi l’IVA non è ammissibile, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull’IVA.
Sono ammissibili all’agevolazione solo le spese sostenute per nuovi investimenti, regolarmente fatturate e quietanzate, al massimo fino al loro valore di mercato, realizzate per il periodo di imposta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016; i relativi documenti giustificativi devono essere conservati per i 5 anni successivi alla chiusura dell’ultimo periodo di imposta a cui si riferiscono le spese oggetto di agevolazione.
Le forniture di beni devono essere pagate esclusivamente attraverso il sistema di pagamento SEPA e i titoli di spesa devono riportare nella dicitura un riferimento esplicito al credito d’imposta previsto a valere sul D.M. 13 gennaio 2015 n. 272/273 a seconda della tipologia di credito di imposta.
Le circolari precisano inoltre che le imprese tenute alla redazione e pubblicazione del bilancio devono iscrivere i beni strumentali acquistati nell’attivo dello stato patrimoniale, nel rispetto dei principi contabili applicati, ad eccezione di quelli acquistati in leasing. Le imprese in regime di contabilità semplificata esonerate dalla redazione del bilancio, ai fini dell’identificazione dei beni acquistati, devono invece dare evidenza della corretta applicazione dei principi contabili in materia di immobilizzazioni materiali e immateriali mediante una dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi degli articoli 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, da tenere agli atti dell’impresa stessa.
Per quanto riguarda le modalità di presentazione, l’istanza:
- va redatta, a pena di inammissibilità, in base alla specifica modulistica indicata nella circolare di riferimento, che contiene il Modulo di domanda di attribuzione del credito di imposta e l’Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta;
- va presentata dal 20 al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di realizzazione degli investimenti;
- va firmata digitalmente e trasmessa all’indirizzo PEC saq3@pec.politicheagricole.gov.it, in formato “p7m”, a seguito di sottoscrizione del titolare, del legale rappresentante o del procuratore speciale dell’impresa beneficiaria, e deve riportare il seguente oggetto “DM273CE-PARTITAIVANOMEIMPRESA” o “DM272RI-PARTITAIVAIMPRESACAPOFILA”, a seconda del tipo di credito d’imposta.
Entrambe le circolari precisano infine che il documento di Attestazione delle spese sostenute per l’attribuzione del credito di imposta, nel quale l’impresa documenta le spese associate agli investimenti ammissibili realizzati, deve essere rilasciato dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o nell’albo dei periti commerciali, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale, e va firmata contestualmente anche dal titolare o dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell’impresa beneficiaria.
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