Bonus librerie: definite le regole operative
di Alessandro BonuzziÈ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 7 giugno 2018 il decreto 23.04.2018 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo recante le disposizioni attuative del credito d’imposta per le librerie.
In particolare, il bonus è diretto agli esercenti commerciali che:
- abbiano sede legale nello Spazio economico europeo;
- siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l’attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- siano in possesso di classificazione ATECO principale 47.61 o 79.1, come risultante dal Registro delle imprese;
- abbiano prodotto nel corso dell’esercizio finanziario precedente ricavi derivanti da cessione di libri, come disciplinata dall’articolo 74, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/1972, ovvero, nel caso di libri usati dall’articolo 36 D.L. 41/1995, pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati.
L’importo annuo è fissato nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti, fermo restando il rispetto dei limiti di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.
Inoltre, con riferimento a ciascun gruppo editoriale che ricomprenda una o più librerie gestite direttamente, il credito di imposta può essere riconosciuto complessivamente, per ciascun anno, per un importo massimo pari al 2,5% delle risorse disponibili. Queste ultime sono stabilite nella misura di:
- 4 milioni di euro per l’anno 2018 e
- 5 milioni euro annui dal 2019 in avanti.
Il valore del credito d’imposta spettante è calcolato avendo riguardo a specifiche:
- aliquote, che variano a seconda dell’ammontare del fatturato dell’anno precedente derivante dalla vendita di libri e
- voci, i cui importi da considerare sono quelli dell’anno precedente la richiesta del bonus, fino a concorrenza di soglie predeterminate, e che vanno riferite ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio (salvo la lettera h) della Tabella 1).
Si vedano le seguenti tabelle.
Tabella 1
Massimali di costi ai fini della parametrazione del credito di imposta teorico
Parametro (*) | Massimale € |
a) Imposta municipale unica – Imu | 3.000 |
b) Tributo per i servizi indivisibili – Tasi | 500 |
c) Tassa sui rifiuti – Tari | 1.500 |
d) imposta sulla pubblicità | 1.500 |
e) tassa per l’occupazione di suolo pubblico | 1.000 |
f) spese per locazione, al netto Iva | 8.000 |
g) spese per mutuo | 3.000 |
h) contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente | 8.000 |
(*) Le voci sono riferite agli importi dovuti nell’anno precedente la richiesta di credito di imposta.
Le voci delle lettere da a) a g) sono riferite agli importi dovuti con riguardo ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio.
Tabella 2
Percentuale delle voci di costo utilizzati quali parametri valida per quantificare il credito di imposta teorico
Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all’anno precedente | Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante (*) |
I. fino a euro 300.000 | 100% |
II. compreso tra euro 300.000 e euro 600.000 | 75% |
III. compreso tra euro 600.000 e euro 900.000 | 75% |
IV. superiore a euro 900.000 | 25% |
(*) Nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla L. 129/2004 con imprese che esercitano l’attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi, ciascuna percentuale è ridotta del 5%.
Nel caso di librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale, la presenza o la partecipazione di società che esercitano l’attività di edizione li libri, periodici e/o altre attività editoriali, la percentuale è fissata al 25% indipendentemente dal fatturato.
Ai fini del riconoscimento del bonus, l’esercente deve presentare per via telematica un’apposita richiesta entro il 30 settembre di ogni anno. Quindi, per il 2018, l’istanza dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2018.
Entro il prossimo 7 luglio verrà reso disponibile il modello per la presentazione delle richieste.
Infine, si precisa che il credito d’imposta:
- non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’Irap;
- non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, Tuir;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione orizzontale ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, a decorrere dal 10° giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stato comunicato l’importo spettante;
- deve essere indicato, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di riconoscimento, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di utilizzo, evidenziando distintamente l’importo riconosciuto e maturato e quello utilizzato.