13 Dicembre 2018

Bonus librerie: le Entrate dettano le modalità di utilizzo

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Con il provvedimento prot. n. 2018/513615 pubblicato nella giornata di ieri, 12 dicembre, l’Agenzia delle entrate ha dettato le modalità e i termini di fruizione del credito d’imposta a favore delle librerie.

Ricordiamo, a tal proposito, che l’articolo 1, comma 319, L. 205/2017 ha previsto, a decorrere dal 2018, un credito d’imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con il relativo decreto attuativo (ovvero: imposta sulla pubblicità, tassa per l’occupazione di suolo pubblico, spese per mutuo, contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente).

Con il D.M. 23.04.2018 sono state quindi individuate le modalità di fruizione del suddetto credito d’imposta, stabilendo, tra l’altro, che gli interessati devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, una richiesta telematica alla Direzione generale biblioteche e istituti culturali del Mibact, utilizzando i modelli predisposti dalla stessa Direzione e allegando i documenti richiesti; entro i successivi 30 giorni, verificate le disponibilità delle risorse, è quindi comunicato l’eventuale riconoscimento del credito d’imposta spettante.

Il successivo comma 320 del già citato articolo 1 L. 2015/2017 stabilisce poi che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici Entratel e Fisconline, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Sul punto, l’articolo 5 D.M. 23.04.2018 ha ulteriormente precisato che il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui la Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato ai beneficiari l’importo del credito spettante.

Con il provvedimento pubblicato nella giornata di ieri sono stati quindi definiti modalità e termini di fruizione del credito d’imposta in argomento, anche allo scopo di garantire che ciò avvenga nei limiti dell’importo concesso dal Ministero per i beni e le attività culturali.

È stato dunque previsto che l’Agenzia delle entrate verifichi, per ciascun modello F24 ricevuto, che l’importo del credito d’imposta utilizzato non risulti superiore all’ammontare del credito complessivamente concesso all’impresa, al netto dell’agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l’importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti si considerano non effettuati.

È invece lasciata ad una successiva risoluzione l’istituzione del codice tributo da indicare nel modello F24 per la fruizione del credito d’imposta.

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