- di manutenzione ordinaria su parti comuni di edifici residenziali (quindi eseguiti su un condominio);
- di manutenzione straordinaria;
- di restauro o risanamento conservativo;
- di ristrutturazione;
- che dà diritto a fruire del bonus casa acquisti (acquisto di un immobile dall’impresa di costruzione o ristrutturazione oppure cooperativa edilizia, che lo ha ceduto o assegnato entro 18 mesi dal termine dei lavori di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione dell’intero fabbricato);
- di ricostruzione o ripristino dell’immobile danneggiato da eventi calamitosi, a condizione sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di sismabonus (intervento di riduzione del rischio sismico).
Di contro, è escluso l’accesso al bonus mobili a coloro che hanno eseguito interventi di risparmio e riqualificazione energetica (ecobonus) di cui all’articolo 14, D.L. 63/2013.
Per fruire della detrazione per spese sostenute nel 2025 l’intervento edilizio deve essere iniziato dall’1.01.2024.
I beni oggetto di acquisto devono essere:
- mobili nuovi, come letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. Sono invece escluse le porte, le pavimentazioni (ad esempio, il parquet), le tende e i tendaggi, nonché gli altri complementi di arredo;
- grandi elettrodomestici nuovi con determinate caratteristiche in termini di classe energetica.
A tal ultimo riguardo si precisa che la classe energetica deve essere non inferiore a:
- A per i forni;
- E per lavatrici, lavasciugatrici e lavastoviglie;
- F per frigoriferi e congelatori.
Nello specifico, sono agevolabili le seguenti tipologie di grandi elettrodomestici: grandi apparecchi di refrigerazione, frigoriferi, congelatori, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, conservazione e deposito degli alimenti, lavatrici, lavasciuga, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi e piani di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni e forni a microonde, altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento di cui alla Direttiva 2002/40/CE e altre apparecchiature per la ventilazione, l’estrazione d’aria e il condizionamento.
Nella spesa sono computabili anche le spese di trasporto e montaggio.
Il pagamento della spesa deve avvenire in modalità tracciata e dunque alternativamente:
- con bonifico bancario o postale ordinario (non necessariamente parlante o speciale);
- con carta di credito o di debito.
Non è invece ammesso il pagamento a mezzo di assegno bancario o in contanti.
Si rileva, infine, che la comunicazione Enea è prevista anche l’acquisto dei grandi elettrodomestici per i quali il contribuente fruisce della detrazione Irpef del 50%. Tuttavia, la mancata comunicazione Enea, anche se obbligatoria, non determina la perdita del diritto alla detrazione.