6 Febbraio 2016

Bonus mobili confermato anche per il 2016

di Luca Mambrin
Scarica in PDF

Come noto la Legge di Stabilità 2016 ha prorogato al 31.12.2016 la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni).

Si descrivono le principali caratteristiche dell’agevolazione anche alla luce dei chiarimenti di prassi forniti dall’Agenzia delle Entrate, in particolare nelle C.M. 29/E/2013, 11/E/2014 e 17/E/2015.

 

Le spese sostenute devono essere finalizzate all’arredo di un immobile oggetto di ristrutturazione per il quale il soggetto interessato usufruisce della detrazione del 50%.

 

E’ necessario che vengano eseguiti:

  • interventi di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
  • interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia di cui alle lett. b), c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
  • interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  • interventi di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro 18 mesi dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.

Non consentono invece di beneficiare della detrazione in oggetto gli interventi finalizzati al risparmio energetico per i quali si usufruisce della detrazione del 65% e l’acquisto di box e posti auto pertinenziali.

Beni agevolabili

  • Mobili nuovi (tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione). E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
  • Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.

Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati.

È possibile usufruire della detrazione anche nel caso in cui vengano acquistati mobili all’estero fermo restando il possesso della documentazione richiesta dalla legge e si eseguano i medesimi adempimenti previsti per gli acquisti effettuati in Italia.

Ammontare della spesa detraibile e modalità di pagamento

  • La detrazione viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000;
  • la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

In merito alle modalità di sostenimento della spesa l’Agenzia delle Entrate ha precisato che per usufruire della detrazione del 50% per tali tipologie di spese i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario e postale nei quali dovranno essere indicati:

  • la causale del versamento;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

E’ consentito effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici anche mediante carte di credito o carte di debito; non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Nel caso in cui il pagamento venga effettuato con carta di credito e venga rilasciato uno scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente è comunque possibile usufruire della detrazione se nello scontrino è indicata natura, qualità e quantità dei beni acquistati e se esso è riconducibile al contribuente titolare della carta in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora).

Avvio e termine dei lavori di ristrutturazione

  • L’agevolazione spetta per le spese sostenute dal 06/06/2013 fino al 31/12/2016.

Il presupposto fondamentale per poter usufruire dell’agevolazione in questione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali; le spese per tali interventi devono essere state sostenute a partire dal 26 giugno 2012.

Per beneficiare dell’agevolazione è inoltre necessario:

  • che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese;
  • aver sostenuto le spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio dal 26 giugno 2012; non è necessario, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione, purchè siano già avviati i lavori di ristrutturazione dell’immobile cui i detti beni sono destinati.

Non è previsto un lasso temporale dalla fine dei lavori di ristrutturazione entro il quale devono essere acquistati i mobili e gli elettrodomestici: la data entro cui si possono acquistare i beni agevolati è il 31 dicembre 2016.

 

Decesso del contribuente

Nel caso di decesso del contribuente, a differenza della detrazione prevista per interventi di recupero edilizio, in cui si prevede che la detrazione non fruita in tutto in parte dal de cuius venga trasferita, per i rimanenti periodi d’imposta, esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, per il bonus mobili l’Agenzia delle entrate ritiene non possa applicarsi la disposizione di cui al comma 8 dell’art. 16-bis del Tuir e la detrazione in esame, non utilizzata in tutto o in parte, non si trasferisce agli eredi per i rimanenti periodi di imposta.