Bonus mobili giovani coppie per i nati dal 1981 in poi
di Alessandro BonuzziLa detrazione Irpef è riservata alle coppie che nel 2016 risultano coniugate o conviventi da almeno tre anni, sempreché perlomeno uno dei due componenti non superi i 35 anni di età nel 2016, acquirenti di un’unità immobiliare nel 2015 o nel 2016 destinata ad essere adibita ad abitazione principale, rispettivamente, entro quest’anno o entro il termine di presentazione dell’Unico 2017.
È quanto chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E di ieri con riferimento all’agevolazione per l’acquisto di nuovi mobili da parte delle giovani coppie introdotta dall’ultima legge di Stabilità.
Il comma 75 dell’articolo 1 della L. 208/2015 ha, infatti, ampliato le ipotesi in cui è possibile fruire del bonus mobili, individuando specifici requisiti in presenza dei quali il plafond su cui calcolare la detrazione, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, è elevato fino a 16.000 euro.
Il limite è riferito alla coppia; pertanto, se le spese sostenute superano i 16.000 euro, la detrazione deve essere calcolata tenendo conto di questo importo e ripartita fra i componenti della coppia in base all’effettivo sostenimento dell’onere da parte di ciascuno.
Il beneficio compete per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 esclusivamente per l’acquisto di mobili nuovi destinati all’arredo dell’abitazione principale della giovane coppia. Le tipologie di mobili sono analoghe a quelle agevolabili con il “bonus mobili e grandi elettrodomestici” (cfr. circolare dell’Agenzia delle entrate n. 29/E/2013). Da ciò deriva il divieto di cumulare le due detrazioni per l’arredo della medesima unità abitativa.
Ma le indicazione più preziose della circolare in commento sono senz’altro quelle relative all’ambito soggettivo dell’agevolazione, poiché qui covavano le incertezze più rilevanti.
Al riguardo, viene chiarito che per rientrare nell’ambito della detrazione è necessario:
- essere una coppia coniugata o che convive al pari che se lo fosse da almeno tre anni. Più precisamente, per le coppie coniugate è sufficiente che i soggetti risultino sposati nel 2016. Per le coppie conviventi, invece, la convivenze deve durare da almeno tre anni; tale condizione deve risultare soddisfatta nell’anno 2016 ed essere attestata o dall’iscrizione dei due componenti nello stesso stato di famiglia o mediante un’autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000;
- non aver superato, almeno da parte di uno dei componenti della coppia, i 35 anni di età. Il requisito deve intendersi rispettato dai soggetti che compiono il 35° anno d’età nel 2016, a prescindere dal giorno e dal mese in cui cade il compleanno. Integrano la condizione, quindi, coloro che sono nati al più tardi il 31 dicembre 1981;
- essere acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L’acquisto può avvenire a titolo oneroso o gratuito anche da parte di uno solo dei soggetti che compongono la coppia; va da sé che in questo caso l’acquisto deve essere effettuato dal “giovane”, ossia da colui che non ha superato i 35 anni. Peraltro, è importante tener presente che la compravendita dell’immobile può essere effettuate nel 2016 oppure può anche essere stata effettata nel 2015. Tuttavia, a seconda dell’anno in cui si è perfezionato l’acquisto cambia il termine entro il quale il fabbricato deve essere destinato ad abitazione principale. Infatti, se il rogito è avvenuto lo scorso anno la destinazione deve sussistere già nel 2016. Diversamente, gli immobili acquistati quest’anno possono essere destinati ad abitazione principale entro il termine di presentazione dell’Unico 2017 e, quindi, entro il 30 settembre 2017.
Si noti che la sussistenza di questi requisiti può essere anteriore o successiva alla data di acquisto dei mobili.
Quindi, ad esempio, “se una coppia coniugata acquista i mobili a marzo 2016 e stipula il rogito di acquisto dell’unità immobiliare ad ottobre 2016, nel rispetto del requisito anagrafico, avrà diritto alla detrazione sempreché l’unità immobiliare sia destinata ad abitazione principale di entrambi, entro il termine per la presentazione dei redditi relativa all’anno 2016”.
Infine, la circolare precisa che, per la fruizione della detrazione, è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.
Sul punto, poi, è concessa un’importante apertura. A detta dell’Ufficio, infatti, se il pagamento è disposto mediante bonifico bancario o postale non è necessario utilizzare il bonifico soggetto a ritenuta.
Ciò vale anche per le spese che danno diritto al “bonus mobili e grandi elettrodomestici”. Devono quindi ritenersi superate le indicazioni della circolare n. 29/E/2013.