Bonus mobili per l’anno 2019
di Federica FurlaniAncora poco tempo a disposizione per coloro che intendono beneficiare del c.d. bonus mobili per l’anno 2019, ovvero la detrazione Irpef del 50%, riconosciuta ai soggetti che usufruiscono della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e sostengono spese per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione nonché di grandi elettrodomestici rientranti nella categoria A+ (A per i forni), per un importo complessivo di spesa non superiore ad euro 10.000.
La Legge di Bilancio 2019 ha come noto prorogato la detrazione di cui all’articolo 16, comma 2, D.L. 63/2013, alle spese sostenute dall’1.1.2019 al 31.12.2019 (da indicare quindi nel modello Redditi 2020), con riferimento agli interventi di recupero edilizio iniziati a decorrere dall’1.1.2018; ad oggi il ddl della Legge di Bilancio 2020 l’ha confermata anche per il 2020.
Al fine di beneficiare della detrazione è necessario che vengano eseguiti interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lettera a) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lettera b) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lettera d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’articolo 3 D.P.R. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedano, entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 erano sei mesi) dal termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare.
Per quanto riguarda i beni agevolabili, deve trattarsi di:
- mobili nuovi, quali letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione. È escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
- grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica. Per gli elettrodomestici che ne sono sprovvisti, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica. Rientrano nella categoria di grandi elettrodomestici frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, apparecchi di cottura, stufe elettriche, piastre riscaldanti elettriche, forni a microonde, apparecchi elettrici di riscaldamento, radiatori elettrici, ventilatori elettrici, apparecchi per il condizionamento. Non sono tali gli apparecchi televisivi e i computer.
Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché sostenute con le modalità di pagamento previste per gli investimenti.
Detti acquisti sono agevolabili anche se destinati ad arredo di un locale diverso da quello oggetto di intervento edilizio: ad esempio l’acquisto di un frigorifero dà diritto a detrazione se destinato all’unità immobiliare nella quale è stato ristrutturato il bagno.
La detrazione in esame, nella misura del 50%, viene calcolata su un ammontare di spesa complessivo non superiore ad euro 10.000 e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo: l’importo massimo di rata annuale di detrazione è pertanto pari ad euro 500.
Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare comprensiva delle pertinenze o la parte comune dell’edificio oggetto di ristrutturazione: il contribuente che esegue i lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari ha diritto più volte al beneficio.
In merito alle modalità di pagamento, nella circolare AdE 7/E/2018 è stato precisato che per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, effettuati dallo stesso soggetto che beneficia della detrazione, o mediante carte di credito o carte di debito; non sono ammessi assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.
La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con un finanziamento a rate, a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento. In tal caso l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del pagamento da parte della società finanziaria.