Bonus mobili: proroga solo per gli interventi iniziati dal 2016
di Alessandro BonuzziLa proroga di fine anno dei bonus fiscali legati agli interventi sugli immobili è oramai divenuta una consuetudine e l’ultima legge di Stabilità non è da meno.
La L. 232/2016 ha, infatti, rinnovato sia le agevolazioni collegate a interventi di riqualificazione energetica sia la maggiorazione della misura della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia.
Strettamente connesso a quest’ultima fattispecie agevolativa, sappiamo esistere il cd. bonus mobili, il quale dà diritto di detrarre al 50% le spese relative all’acquisto di mobili (e taluni elettrodomestici) finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
In particolare, è necessario che i mobili e gli elettrodomestici acquistati siano destinati all’arredo di unità immobiliari residenziali oggetto dell’intervento.
Al riguardo, si ricorda altresì che, nell’ambito della stessa unità abitativa, non è, però, d’obbligo che i beni siano destinati al locale oggetto dell’opera edilizia. Pertanto, il bonus mobili trova applicazione anche quando viene acquistato un frigorifero per la cucina mentre i lavori sono eseguiti nel bagno.
L’agevolazione spetta anche se gli interventi riguardano le parti comuni del condominio, a condizione che i beni siano destinati alle parti comuni medesime. Infatti, non è consentito ai singoli condomini, che fruiscono pro-quota della detrazione del recupero edilizio, di acquistare mobili ed elettrodomestici da destinare all’arredo della propria unità immobiliare fruendo della detrazione.
La legge di Stabilità per il 2017 prevede la proroga anche del bonus mobili, fino al 31 dicembre 2017.
In linea generale, relativamente all’aspetto temporale, ai fini della fruizione del beneficio, si deve tener conto che la data di inizio dei lavori edilizi deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici; non è, invece, necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo.
Nella circolare AdE 29/E/2013, è stato chiarito che, per l’individuazione degli interventi edilizi cui sono collegati gli acquisti dell’arredo agevolabili, il legislatore ha fatto implicito riferimento alle spese sostenute dal 26 giugno 2012.
La successiva circolare AdE 7/E/2016 ha precisato che “possono avvalersi dell’agevolazione sia i contribuenti che sostengono spese per interventi di ristrutturazione dell’immobile nel 2016 sia i contribuenti che hanno sostenuto tali spese in anni precedenti, a decorrere dal 2012”.
Ancora, con riferimento alla proroga per il 2016, la recente circolare AdE 12/E/2016 è tornata sulla questione chiarendo che “si ritiene che possano considerarsi agevolate anche le spese sostenute entro l’anno 2016, correlate a interventi di recupero del patrimonio edilizio, a decorrere dal 26 giugno 2012”.
Il tema relativo alla finestra temporale dell’agevolazione è particolarmente d’attualità, atteso che, con la proroga prevista per il 2017, la detrazione è consentita limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1° gennaio 2016.
Pertanto, se fino al 2016, ai fini della possibilità di fruire del bonus mobili, rilevava il fatto che “a monte”, ossia dal 26 giugno 2012, fosse stato effettuato un intervento edilizio agevolabile, la proroga per il 2017 prevede invece un nuovo termine iniziale dal quale computare i lavori di ristrutturazione a cui agganciare il beneficio.
Si è creata una sorta di doppio binario, secondo cui:
- agli interventi iniziati dal 26 giugno 2012, è possibile ancorare le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute fino al 31 dicembre 2016;
- agli interventi iniziati dal 1° gennaio 2016, è possibile ancorare le spese per mobili ed elettrodomestici sostenute dal 1° gennaio 2017.
Infine, pare utile ricordare che la data di avvio dei lavori può essere comprovata:
- dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale (ASL), qualora la stessa sia obbligatoria;
- da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000), qualora si tratti di lavori per i quali non sono necessarie comunicazioni o titoli abilitativi.