20 Luglio 2019

Bonus prima casa: il garage agevolato non esclude la nuova abitazione

di Alessandro Bonuzzi
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La possidenza nel Comune di altra unità immobiliare censita in una categoria diversa da quelle abitative, quale il garage (C/6), sebbene acquistata usufruendo delle agevolazioni prima casa, non costituisce motivo ostativo ai fini della concessione del beneficio per l’acquisto di una nuova abitazione.

Lo ha chiarito l’Agenzia delle entrate nella risposta all’istanza di interpello n. 63 del 15 luglio 2019.

La vicenda trae origine dall’istanza di interpello presentata da una contribuente, coniugata in regime di separazione di beni, che nel novembre del 2001 ha acquistato insieme al marito, ciascuno per la quota del 50%, un immobile abitativo (categoria catastale A/2), fruendo delle agevolazioni prima casa (Nota II-bis articolo 1 Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/1986).

Successivamente, nel marzo del 2013, i coniugi hanno acquistato nel medesimo Comune, ciascuno per la quota del 50%, un garage (C/6) destinato a pertinenza dell’abitazione acquistata nel 2001, beneficiando sempre delle agevolazioni.

Siccome i soggetti avevano intenzione di vendere l’abitazione acquistata con le agevolazioni prima casa nel 2001, mantenendo però la proprietà del garage, da destinare a pertinenza di una nuova abitazione da acquistare, per la quota del 50% ciascuno, entro i successivi 12 mesi, hanno chiesto di conoscere se fosse possibile fruire:

  • dell’agevolazione prima casa anche per il nuovo acquisto e
  • del credito d’imposta previsto dall’articolo 7 L. 448/1998.

Va ricordato che le agevolazioni prima casa riguardano gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso – dunque classificate nella categoria catastale A (eccetto la A/10), ad esclusione delle categorie catastali A1, A8 e A9 – e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse. I benefici trovano applicazione anche per l’acquisto delle pertinenze, che può essere effettuato anche con atto separato rispetto all’acquisto dell’immobile principale.

Sono condizioni ostative alle agevolazioni:

  • la titolarità esclusiva o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
  • la titolarità, pure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altro immobile ad uso abitativo, acquistato usufruendo del regime agevolato prima casa.

Dunque, entrambi i requisiti ostativi si riferiscono alla titolarità di un altro immobile abitativo e non alla titolarità di unità immobiliari censite in categorie diverse da quelle abitative, ancorché acquistate fruendo delle agevolazioni prima casa.

Alla luce di ciò, afferma l’Agenzia, nel caso prospettato, la proprietà del garage non impedisce di fruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisito della nuova abitazione, potendosi quindi applicare l’imposta di registro con l’aliquota ridotta del 2%.

I due immobili, quello posseduto di categoria C/6 (pertinenza) e quello da acquistare (abitativo) presentano, infatti, natura e destinazione d’uso diverse.

Per quanto riguarda il credito di imposta, si ricorda che l’articolo 7, commi 1 e 2, L. 448/1998, prevede l’attribuzione di un credito d’imposta a favore di coloro che, dopo aver alienato un immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa, provvedano ad acquisire a qualsiasi titolo, entro un anno dalla alienazione, un’altra casa di abitazione non di lusso, al ricorrere nuovamente delle condizioni prima casa.

Il credito d’imposta:

  • è attribuito fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato;
  • non può essere superiore, in ogni caso, all’imposta di registro o all’Iva dovuta per l’acquisto agevolato della nuova casa di abitazione non di lusso.

Anche su questo aspetto le conclusioni dell’Agenzia sono favorevoli ai contribuenti, poiché si conferma la possibilità di fruire del bonus.

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