24 Gennaio 2022

Bonus pubblicità 2021: dichiarazione entro il 10 febbraio

di Clara PolletSimone Dimitri
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La scheda di FISCOPRATICO

La dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti pubblicitari realizzati nell’anno 2021 può essere presentata entro il 10 febbraio 2022; la mini proroga è stata concessa a causa di interventi di aggiornamento della piattaforma web dedicata al bonus pubblicità.

I soggetti che hanno presentato la comunicazione per l’accesso al bonus pubblicità per l’anno 2021, per confermare la prenotazione devono trasmettere la dichiarazione sostitutiva dal 10 gennaio al 10 febbraio 2022 (anziché dal 1° al 31 gennaio 2022).

Si ricorda che il credito d’imposta in argomento è destinato alle imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali (articolo 57-bis D.L. 50/2017, convertito dalla L. 96/2017, e successive modificazioni).

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90/2018 sono stati definiti i criteri e le modalità di attuazione della misura agevolativa mentre con il provvedimento del Capo del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2018 è stato approvato il modello di comunicazione telematica per la fruizione del credito.

Per accedere al bonus pubblicità è necessario procedere all’invio di apposita istanza telematica in due fasi distinte:

  • in corso d’anno (dal 1° al 31 marzo del periodo corrente in cui si intende fruire dell’agevolazione) va trasmessa una domanda preventiva, denominata “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, che consiste in una sorta di prenotazione delle risorse disponibili. In esito alla presentazione delle comunicazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria forma un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell’imposta, con l’indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun beneficiario;
  • dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo, invece, i soggetti che hanno inviato la richiamata comunicazione per l’accesso devono trasmettere una “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa ai sensi dell’articolo 47 D.P.R. 445/2000, attestante gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato. A seguito della presentazione delle dichiarazioni sostitutive il Dipartimento competente pubblica l’elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta sulla base delle risorse disponibili.

Sia la comunicazione per l’accesso che la dichiarazione sostitutiva vanno trasmesse tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per – Comunicare”.

Esclusivamente per l’anno 2021, la comunicazione preventiva per accedere al bonus pubblicità è stata presentata nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2021: anche in questo caso era stata posticipata la scadenza (da marzo a settembre, per poi passare ad ottobre) a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021, convertito con modificazioni dalla L. 106/2021, con riguardo alla misura del credito spettante.

Per gli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta è concesso nella misura unica del 50 per cento del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato, restando fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis. Per gli stessi anni viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1 per cento dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Chi aveva presentato la comunicazione telematica nella finestra ordinariamente prevista (tra il 1° ed il 31 marzo 2021) non ha dovuto duplicare l’invio, in quanto il calcolo per la determinazione del credito d’imposta è stato automaticamente adeguato alle intervenute disposizioni normative.

Con l’articolo 67, comma 10, D.L. 73/2021 è stato inoltre elevato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

L’effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 35, commi 1, lettera a), e 3 D.Lgs. 241/1997, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’articolo 2409-bis cod. civ..

Il credito di imposta è utilizzabile unicamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.

Ai fini della fruizione del credito è necessario indicare, in sede di compilazione del modello F24, il codice tributo 6900 (risoluzione 41/E/2019).