Bonus pubblicità: al via la prenotazione
di Alessandro BonuzziÈ fissata nella finestra temporale che va dal 22 settembre al 22 ottobre 2018 la scadenza per inviare il modello relativo al bonus pubblicità, per le spese relative al 2017 e al 2018.
In particolare, devono eseguire la trasmissione, al fine di prenotare l’incentivo, le imprese e i professionisti che hanno effettuato o effettueranno l’investimento nel 2018 (cd. comunicazione prenotativa); seguirà poi una ulteriore presentazione dello stesso modello, avente lo scopo di dichiarare l’effettiva realizzazione degli investimenti comunicati nella prenotazione, che dovrà essere compiuta tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2019 (cd. comunicazione consuntiva). Le imprese e i professionisti che hanno sostenuto le spese nel 2017, invece, devono effettuare solo il secondo invio, dal 22 settembre al 22 ottobre 2018, per dichiarare l’effettiva realizzazione dell’investimento (cd. comunicazione prenotativa).
Si ricorda che a regime, quindi dalle spese sostenute dal 2019, i termini di presentazione dell’istanza sono stabiliti nelle seguenti finestre temporali:
- per quanto riguarda la comunicazione prenotativa, tra il 1° marzo e il 31 marzo dell’anno in cui è effettuato o verrà effettuato l’investimento;
- per quanto riguarda la comunicazione consuntiva, tra il 1° gennaio e il 31 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è effettuato l’investimento.
Al fine di individuare il periodo d’imposta nel quale è stata realizzata la spesa trovano applicazione i criteri di cui all’articolo 109 Tuir.
L’agevolazione, che consiste nel vedersi riconosciuto un credito d’imposta “spendibile” esclusivamente in compensazione orizzontale, va calcolata secondo la logica dell’investimento incrementale. Difatti, il bonus è pari al 75% dell’incremento, il quale deve essere almeno pari all’1%, dei costi sostenuti nell’anno per investimenti pubblicitari rispetto agli stessi costi dell’anno precedente (la percentuale del 75% potrebbe essere elevata al 90% per le microimprese, le Pmi e le start-up innovative).
Trattasi di un metodo di calcolo già utilizzato in passato per altri incentivi, tra cui si annovera il cosiddetto bonus investimenti che riguardava gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015 (articolo 18 D.L. 91/2014). Tale incentivo era pari al 15% dell’importo dell’investimento decurtato dell’ammontare della media degli investimenti in beni strumentali omogenei realizzati nei 5 periodi d’imposta precedenti, con possibilità di non considerare nel calcolo della media l’anno in cui l’impresa ha effettuato l’investimento più elevato.
Al riguardo, la circolare AdE 5/E/2015 ha precisato che la media degli investimenti sostenuti nel quinquennio precedente andava calcolata tenendo in considerazione anche gli esercizi in cui tali investimenti non erano stati effettuati. Il computo andava fatto, quindi, su tutti gli anni, anche se in uno o in più di uno o in tutti gli anni stessi l’importo di tali investimenti era pari a zero. Addirittura, per le imprese in attività dal 2013 che avevano investito nel 2014, l’ammontare agevolabile era pari all’intero importo della spesa. Peraltro, le medesime regole valgono per il bonus ricerca e sviluppo (circolare AdE 13/E/2017).
Atteso che, come detto, anche per il bonus pubblicità opera la logica incrementale al pari delle altre agevolazioni citate, sarebbe ragionevole ritenere applicabili tali principi anche all’incentivo in commento. Pertanto, dovrebbero essere considerati agevolabili i soggetti:
- che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o
- che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari.
In altri termini, un’impresa che ha realizzato la spesa nel 2018 e che è nata in tale annualità oppure che nel 2017 non ha investito in pubblicità dovrebbe poter rientrare nel bonus considerando agevolabile l’intero importo sostenuto.
Si deve però rilevare che non è stato di questo avviso il Consiglio di Stato nel parere n. 1255 reso in data 11 maggio 2018, giacché, nelle ipotesi prospettate, “non può ritenersi sussistente un aumento percentuale degli investimenti pubblicitari pari ad almeno l’1% delle spese sostenute nel corso dell’anno precedente, in quanto manca proprio il termine di raffronto consistente negli investimenti effettuati nella precedente annualità. In altri termini, ciò che difetta è proprio il presupposto dell’investimento “incrementale” posto ineludibilmente dalla norma primaria alla base della concessione del beneficio fiscale in compensazione di cui si discute”.
Va comunque osservato che il Consiglio di Stato si è così espresso dopo che la Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva affermato che “l’eventuale soppressione della possibilità di considerare come integralmente agevolabile la spesa pubblicitaria dei soggetti che hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto non abbiano effettuato investimenti pubblicitari potrebbe vanificare “l’effetto di stimolo sul fatturato pubblicitario” connesso all’agevolazione di cui si converte e potrebbe comportare l’esclusione dall’ambito di applicazione del regolamento delle start-up innovative e dei piccoli e medi operatori economici, con conseguente rischio d’incompatibilità del regolamento stesso con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato”.
Insomma, se da una parte non si può che concludere che sulla questione aleggia una nube di incertezza, dall’altra va rilevato che vi sono solide argomentazioni per sostenere l’ipotesi possibilista.