Bonus Renzi e conguagli da 730 esclusi dalla stretta sulle compensazioni
di Alessandro BonuzziCon la risoluzione 68/E di ieri l’Agenzia delle Entrate ufficializza l’esclusione dal nuovo obbligo, previsto per i soggetti titolari di partita Iva, di utilizzare, per le compensazioni “orizzontale” in F24, i canali telematici messi a disposizione della stessa Agenzia, sia del “bonus Renzi” che dei crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730. Pertanto, per queste tipologie di crediti è possibile continuare a utilizzare il canale dell’home banking.
Il chiarimento era necessario a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche recate dall’articolo 3 del D.L. 50/2017 al comma 49-bis dell’articolo 37 del D.L. 223/2006, secondo cui i soggetti titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate qualora essi intendano compensare, per qualsiasi importo, crediti di natura tributaria. Trattasi, in particolare, di:
- crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori);
- crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive;
- crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Va, inoltre, evidenziato che la risoluzione si compone di tre allegati:
- l’Allegato numero 2 riporta l’elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione necessita, per i soli titolari di partita Iva, dell’utilizzo dei servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate;
- l’Allegato numero 3 consente, invece, di individuare quando la compensazione va considerata di tipo “verticale” o “interna” e quindi il nuovo obbligo non sussiste. Ciò accade quando “nella medesima delega di pagamento, i codici riportati nell’allegato 3, colonna 2, siano utilizzati in compensazione per il pagamento dei tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 del medesimo allegato 3” (per meglio comprendere si veda la tabella qui sotto riportante uno stralcio dell’Allegato 3).
ALLEGATO 3 | |||
COLONNA 1 | COLONNA 2 | COLONNA 3 | COLONNA 4 |
CLASSIFICAZIONE | CODICE PER UTILIZZO
CREDITO IN COMPENSAZIONE |
DESCRIZIONE CODICE CREDITO | CODICI PAGAMENTI
COMPENSAZIONE INTERNA |
Imposte sui redditi e
addizionali |
2003 | Ires saldo – articolo 72 del DPR 917/86
cosi come modificato dal D.Lgs. 344/03 – risoluzione n. 76/e del 27/05/04 |
2001, 2002, 2003 |
Imposte sui redditi e
addizionali |
4001 | Irpef saldo | 4001, 4033, 4034 |
Pertanto, se in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza della colonna “importi a debito versati” è esposto il codice tributo “2002” [Ires – acconto seconda rata o acconto in unica soluzione] per euro 10.000 e in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati” sono esposti, ciascuno per euro 5.000, i codici tributo:
- “2003” [Ires – saldo] e
- “6099” [credito Iva – dichiarazione annuale],
il contribuente deve utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto il pagamento dell’acconto Ires avviene, sebbene solo in parte, mediante una compensazione orizzontale, atteso l’utilizzo del credito Iva.
Diversamente, si possono utilizzare servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (ossia il servizio home banking), laddove l’F24 esponga, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il solo codice tributo “2003” e il saldo positivo di euro 5.000 sia versato con mezzi diversi dalla compensazione.