 | Il Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito con modifiche in Legge 23.06.2014, n. 89, ha introdotto il cosiddetto “Bonus IRPEF”, o “Bonus 80 euro”, consistente in un contributo pari (inizialmente) ad euro 640 annui, a favore di quei lavoratori dipendenti ed assimilati con determinati requisiti reddituali elevati di euro 600, rispetto alla precedente previsione, dalla Legge di Bilancio 2018 (L.205/2017, art. 1 comma 132), a partire dal 1° gennaio 2018, portandoli ad euro 24.600 (per godere del bonus in misura piena)ed euro 26.600(per godere del bonus in misura ridotta). Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in EVOLUTION, nella sezione “Imposte dirette”, una apposita Scheda di studio. |
Il Decreto Legge 24.04.2014, n. 66, convertito con modifiche in Legge 23.06.2014, n. 89, ha introdotto il cosiddetto “Bonus IRPEF”, o “Bonus 80 euro”, consistente in un contributo pari (inizialmente) ad euro 640 annui, a favore di quei lavoratori dipendenti ed assimilati con determinati requisiti reddituali, erogato tramite i sostituti d’imposta (o, in casi particolari, dall’INPS o richiesto direttamente in dichiarazione dal contribuente).
L’introduzione di detto “Bonus Renzi”, (dal nome del Presidente del Consiglio che ne ha previsto l’istituzione) aveva come obiettivi fondamentali quello di aumentare i consumi delle famiglie e la riduzione della pressione fiscale e contributiva del lavoratore subordinato.
Detto contributo, inizialmente istituito per il solo anno 2014 per un importo pari ad euro 640, da corrispondere in rate mensili pari a circa euro 80 (640: 8 mesi del 2014 – da aprile a dicembre) è stato poi confermato dalla L. 190/2014, articolo 1, commi 12 e 13, anche per gli anni successivi, entrando quindi a regime, riproporzionando l’importo mensile ai 12 mesi, prevedendo, quindi quale somma complessiva massima, da erogare ai beneficiari, quella di euro 960 annui.
Il reddito complessivo a cui fare riferimento è compreso tra euro 8.174,00 ed euro 24.ooo (per godere del bonus in misura piena) e tra euro 24.000 ed euro 26.000 (per godere del bonus in misura ridotta). Tali limiti reddituali sono stati elevati di euro 600, dalla Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017, articolo 1 comma 132), a partire dal 1° gennaio 2018, portandoli, quindi, rispettivamente ad euro 24.600 ed euro 26.600.
SOGGETTI DESTINATARI | SOGGETTI ESCLUSI |
Titolari di redditi di lavoro dipendente, come definiti all’articolo 49 del TUIR (escluse le pensioni): - Lavoratori di società cooperative
- Contribuenti percettori di borse di studio, premi o sussidi a fini professionalizzanti o di studio
- Collaboratori coordinati e continuativi
- Contribuenti percettori di prestazioni pensionistiche erogate da fondi pensione complementari
- Lavoratori non residenti fiscalmente in Italia ma con redditi tassabili nel territorio dello Stato
- Eredi del lavoratore deceduto
- Lavoratori frontalieri tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente eccedenti € 6.700
- Contribuenti percettori di ammortizzatori sociali (es. cassa integrazione guadagni, indennità di mobilità, indennità di disoccupazione)
- Contribuenti esodati
- Colf e badanti
| - Titolari di redditi da pensione
- Titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente diversi da quelli indicati nella colonna a fianco
- I titolari di redditi d’impresa
- Titolari di redditi di tipo professionale
- I c.d. “incapienti”, vale a dire coloro che hanno detrazioni per lavoro dipendente che azzerano l’imposta
- Lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore ad euro 8.174,00
- Lavoratori dipendenti con reddito complessivo superiore ad euro 26.600.
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Nella Scheda di studio pubblicata su EVOLUTION sono approfonditi, tra gli altri, i seguenti aspetti: |
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