Bonus restauro immobili di interesse storico ed artistico
di Clara PolletSimone DimitriL’articolo 65 bis D.L. 73/2021 (Decreto Sostegni bis), convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2021, ha istituito il Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004. La misura beneficia di una dotazione finanziaria di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che costituisce limite massimo di spesa.
L’intervento persegue la finalità di tutelare e valorizzazione il patrimonio immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, anche in ragione della crisi economica determinata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Con il decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), sono state dettate le modalità di gestione e le procedure per l’accesso al bonus in argomento.
La misura di favore è destinata alle persone fisiche, di cui all’articolo 2 Tuir, che detengono a qualsiasi titolo gli immobili agevolati.
Trattasi di un credito d’imposta riconosciuto nella misura del 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la manutenzione, la protezione o il restauro dei predetti immobili, fino ad un importo massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun immobile.
Il credito spetta a condizione che l’immobile non sia utilizzato nell’esercizio di impresa.
Le istanze per il riconoscimento del credito vanno presentate in via telematica, dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa per la realizzazione dell’intervento conservativo.
Le domande andranno trasmesse al Ministero della cultura – Direzione generale archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura (di seguito “DG ABAP”).
Il modulo da utilizzare per la presentazione delle istanze verrà predisposto entro fine anno dalla DG ABAP.
La domanda, firmata digitalmente dal richiedente, dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) gli estremi del provvedimento di tutela;
b) copia del provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell’articolo 21 del Codice, degli interventi per i quali si chiede il riconoscimento del credito d’imposta;
c) la data di inizio e di fine dei lavori;
d) il costo complessivo dell’intervento;
e) l’elenco delle lavorazioni (ciascuna con il relativo costo) per le quali si chiede il credito d’imposta;
f) l’attestazione di effettività delle spese sostenute. Si considerano effettivamente sostenute le spese attestate da un professionista qualificato ai sensi della normativa vigente.
Ai fini della determinazione del credito d’imposta sono eleggibili le spese effettivamente sostenute per i seguenti interventi:
- restauri di cui all’articolo 29 del Codice;
- impianti che concorrono ad un miglioramento della sicurezza e della conservazione del bene, con esclusione di quelli di mero adeguamento funzionale e tecnologico;
- eliminazione delle barriere architettoniche.
Entro dieci giorni successivi alla data di scadenza di presentazione delle istanze, la DG ABAP ne effettua la trasmissione alle Soprintendenze archeologia belle arti e paesaggio territorialmente competenti sulla base dell’ubicazione del bene. Le Soprintendenze curano l’istruttoria delle istanze trasmesse, verificandone l’ammissibilità.
Terminata la fase di istruttoria, con provvedimento del Direttore generale viene riconosciuto il credito d’imposta, secondo l’ordine di presentazione delle richieste, fino a esaurimento delle risorse disponibili.
La DG ABAP, prima della comunicazione ai soggetti beneficiari, trasmette all’Agenzia delle entrate i dati dei soggetti ai quali è stato riconosciuto il credito d’imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni o revoche intervenute.
Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal decimo giorno successivo alla comunicazione del riconoscimento dell’agevolazione. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Occorre inoltre esporre il credito nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso alla data del provvedimento di riconoscimento del beneficio.
Il credito d’imposta non è cumulabile con altri contributi o finanziamenti pubblici e con la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera g), Tuir.
I beneficiari possono infine optare per la cessione, anche parziale, del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e intermediari finanziari, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e ss. cod. civ.. Il credito non può essere oggetto di ulteriori operazioni di cessione.
La cedibilità del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente.
I cessionari del credito rispondono per l’utilizzo in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito ceduto.