Bonus Tv e decoder: la registrazione dei venditori al servizio telematico
di Clara PolletSimone DimitriSono state pubblicate nella G.U. del 18 novembre 2019 le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 contenute nel D.M. 18.10.2019.
La disposizione si inserisce nel piano previsto dalla Legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 1039, lett. c, L. 205/2017), con l’obiettivo di conseguire una gestione efficiente dello spettro radioelettrico e di favorire la transizione verso la tecnologia 5G.
La tabella di marcia per assicurare il rilascio delle frequenze da parte di tutti gli operatori di rete titolari dei relativi diritti d’uso in ambito nazionale/locale e la ristrutturazione del multiplex contenente l’informazione regionale da parte del concessionario del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, prevede un periodo transitorio dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2022 (D.M. 19.06.2019).
Veniamo all’incentivo in questione. È riconosciuto un contributo a sostegno dei costi a carico degli utenti finali per l’acquisto, a partire dal 18 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2022, di apparecchi atti a ricevere programmi e servizi radiotelevisivi:
- dotati in caso di decoder anche di presa o di convertitore idonei ai collegamenti alla presa SCART dei televisori,
- con interfacce di programmi (API) aperte, laddove presenti, a prescindere dalla piattaforma tecnologica scelta dal consumatore, sia essa terrestre, satellitare e, ove disponibile, via cavo. Gli apparecchi, da utilizzare per il digitale terrestre, devono incorporare la tecnologia DVB-T2 HEVC, main 10, di cui alla raccomandazione ITU-T H.265, almeno nella versione approvata il 22 dicembre 2016.
Possono richiedere il contributo i residenti nel territorio dello Stato appartenenti a nuclei familiari per i quali il valore dell’ISEE, risultante da una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) in corso di validità, non sia superiore a 20.000 euro. Il contributo è riconosciuto per ciascun nucleo familiare, per l’acquisto di un solo apparecchio nell’arco temporale individuato per l’agevolazione.
Il Mise pubblicherà, sul proprio sito, l’elenco dei prodotti che soddisfano le richieste, correlato dei relativi codici identificativi, su dichiarazioni dei produttori.
I venditori, compresi quelli del commercio elettronico operanti in Italia, che intendano vendere gli apparecchi idonei a consentire l’accesso al contributo devono registrarsi, a partire dal 3 dicembre 2019, nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Sul piano operativo il consumatore finale deve presentare al venditore apposita richiesta del contributo, allegando una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 con la quale afferma che il valore dell’ISEE del nucleo familiare non supera i 20.000 euro.
Il venditore invia, a pena di inammissibilità, tramite il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate apposita richiesta alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Mise contenente:
- il codice fiscale del venditore;
- il codice fiscale dell’utente finale e gli estremi del documento d’identità allegato alla richiesta;
- i dati identificativi dell’apparecchio, per consentirne la verifica di idoneità;
- il prezzo finale di vendita, comprensivo dell’Iva;
- l’ammontare dello sconto da applicare.
Il servizio telematico dell’Agenzia delle entrate verifica l’idoneità dell’apparecchio, che l’utente finale non abbia già fruito del contributo e la disponibilità delle risorse finanziaria, nel rispetto dell’ordine cronologico di ricezione delle istanze; la dotazione finanziaria dell’agevolazione ammonta a 151 milioni, stanziati dal 2019 al 2022.
In esito alle verifiche, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilità dello sconto richiesto.
Il contributo è riconosciuto all’utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell’apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro (o pari al prezzo di vendita se inferiore). Lo sconto è applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell’Iva e non riduce la base imponibile dell’imposta.
Il venditore recupera lo sconto praticato all’utente finale mediante un credito d’imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell’attestazione di disponibilità dello sconto. A tal fine, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Per il bonus in commento non trova applicazione:
- il limite annuale di 250.000 euro per i crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007) e
- il limite di 700.000 euro per i crediti di imposta e contributi compensabili ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’articolo 34, comma 1, L. 388/2000).
Si segnala infine che, nei casi in cui l’apparecchio venga acquistato presso venditori operanti in Paesi dell’Unione europea diversi dall’Italia, il recupero dello sconto avverrà direttamente tramite la Direzione generale mediante apposita procedura, pubblicata sul sito internet del Mise entro il 18 dicembre 2019.