Con la circolare 18/E/2020, pubblicata venerdì, 3 luglio, l’Agenzia delle entrate si è soffermata sul bonus vacanze, fornendo alcuni chiarimenti.
Giova innanzitutto ricordare che il bonus vacanze può essere utilizzato per i servizi offerti, in ambito nazionale, da parte delle imprese turistiche e ricettive, nonché dei bed & breakfast. Al fine di poter correttamente individuare le strutture presso le quali risulta possibile beneficiare del bonus, l’Agenzia delle entrate ha fornito, nella circolare, un elenco (esemplificativo e non esaustivo) di codici Ateco che assumono rilievo. Ad ogni buon conto, viene chiarito che non è possibile beneficiare del bonus vacanze nel caso in cui l’attività alberghiera non siaesercitata abitualmente, e produca soltanto redditi diversi di cui all’articolo 67 Tuir.
Nella circolare vengono altresì richiamate le condizioni che consentono di beneficiare del bonus vacanze. Si ricorda, a tal proposito che;
l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio. Questo significa quindi che, se, ad esempio, per il pagamento di un servizio turistico, viene pagata una fattura di acconto e una di saldo, il bonus vacanze può essere utilizzato esclusivamente in relazione a uno dei due pagamenti. Inoltre, eventuali servizi accessori devono essere indicati nella fattura dell’unico fornitore per poter essere ammessi al bonus. Si pensi al caso del contribuente che intende soggiornare presso una struttura alberghiera, sostenendo anche dei costi per i servizi balneari offerti da un’altra struttura: in questo caso il costo dei servizi balneari può rientrare nel bonus vacanze soltanto se indicato nella fattura della struttura alberghiera, mentre sono esclusi se sono fatturati direttamente al cliente dal fornitore che offre i suddetti servizi balneari;
il totale del corrispettivo deve essere documentato da “fattura elettronica o documento commerciale” e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. Nonostante la norma faccia espresso richiamo alle fatture elettroniche, con la circolare in esame viene chiarito che si ritiene valida anche l’emissione della fattura da parte dei contribuenti non soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, come, ad esempio, i contribuenti forfettari;
il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematicidiversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Al ricorrere delle richiamate condizioni è possibile beneficare dell’agevolazione, la quale, come noto, consiste in un credito fruibile, sotto forma di sconto per il pagamento del soggiorno, in misura pari all’80% dell’importo massimo spettante, e, per la restante quota del 20%, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.
Si sottolinea, tra l’altro che, il contribuente ha diritto alla detrazione del 20% del credito spettante anche nel caso in cui il fornitore del servizio non intenda riconoscere lo sconto in fattura: al ricorrere di questa fattispecie, tuttavia, è sempre necessario che la fattura elettronica (o documento commerciale, scontrino/ricevuta fiscale) emessa dal fornitore sia intestata al soggetto che intende fruire della detrazione.
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