Bonus vendita di prodotti sfusi: ampliata la platea dei beneficiari
di Clara PolletSimone DimitriIn data 21 novembre 2019 il Senato ha approvato, con modifiche, il D.D.L. n. 1547 di conversione in legge del D.L. 111/2019 (Decreto clima), recante misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla Direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria.
Il Dossier n. 175/1 del 20 novembre 2019 propone una panoramica degli emendamenti apportati al testo del DDL di conversione del decreto clima (D.L. 111/2019 – A.S. 1547), che adesso passa alla Camera per l’approvazione definitiva.
La campagna governativa plastic free passa anche dall’articolo 7 del Decreto clima, che prevede l’istituzione di una misura incentivante, con la finalità di ridurre la produzione di rifiuti e contenere gli effetti climalteranti. La misura mira a cambiare le abitudini dei consumatori, incentivando l’utilizzo dei prodotti sfusi o alla spina.
L’articolo 7 D.L. 111/2019, pubblicato nella G.U. n. 241 del 14.10.2019 (testo ante iter di conversione in legge) introduce, in via sperimentale, un contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato o di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina.
Nello specifico:
- gli esercizi di vicinato sono definiti quali esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 m2 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 m2 nei Comuni con popolazione residente superiore (articolo 4, lett. d, D.Lgs. 114/1998);
- le medie strutture di vendita, invece, sono definite quali strutture aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lett. d) e fino a 1.500 m2 nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 m2 nei Comuni con popolazione residente superiore (articolo 4, lett. e, D.Lgs. 114/1998).
Al termine del dibattito parlamentare la Commissione in sede referente ha deliberato di estendere il contributo anche agli esercenti di grande struttura, oltre che per l’apertura di nuovi negozi esclusivamente dedicati alla vendita di prodotti sfusi.
Gli esercizi commerciali di “grande struttura” sono esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto 2 dell’elenco precedente (articolo 4, comma 1, lett. f, D.Lgs. 114/1998).
Il contributo in argomento è attribuito, nell’ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro.
Sempre in tema di novità introdotte in sede di conversione si segnala che il bonus viene riconosciuto anche in caso di utilizzo di contenitori di proprietà del cliente purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare; inoltre, l’esercente può rifiutarsi e non accettare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei (nuovo comma 1-bis). Restano fermi, invece, i precedenti vincoli per accedere al contributo: in caso di contenitori offerti dall’esercente, gli stessi non potranno essere (con tutta evidenza) dei contenitori monouso. Le modalità di attuazione delle disposizioni in esame saranno regolate con apposito decreto ministeriale. Tale decreto dovrà, tra l’altro, prevedere specifiche verifiche che permettano di rilevare che l’attività di vendita in parola sia svolta per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca dell’incentivo.
Il contributo economico riconosciuto resta commisurato alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.
La dotazione finanziaria della misura è posta nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Le disposizioni in esame si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle norme europee in materia di aiuti di Stato “de minimis”.
Si ricorda infine che in materia di prodotti monouso, la direttiva (UE) 2019/904, riguardante la riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, reca misure concernenti la riduzione del consumo (articolo 4) e restrizioni all’immissione sul mercato (articolo 5) di prodotti di plastica monouso.
Gli Stati membri sono chiamati ad adottare “misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura” del consumo di tazze per bevande (inclusi i relativi tappi e coperchi) e di alcune tipologie di contenitori per alimenti.
Inoltre, gli Stati membri sono chiamati a vietare l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti di plastica monouso, salvo non rientrino nell’ambito di applicazione di specifiche direttive in materia:
1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2) posate;
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 90/385/CEE o della Direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
- destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto,
- generalmente consumati direttamente dal recipiente e
- pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.
Gli Stati membri devono attuare le disposizioni necessarie per conformarsi alla citata direttiva entro il 3 luglio 2021.