La bozza del modello Iva 2017
di Federica FurlaniLa bozza del modello di dichiarazione annuale Iva 2017, pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 23 dicembre scorso, presenta diverse novità rispetto al modello precedente, frutto per lo più delle modifiche legislative avvenute nel corso del 2016.
FRONTESPIZIO
Nella sezione “Tipo di dichiarazione” è stata eliminata la casella “Dichiarazione integrativa a favore” a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 5, commi 1 e 2, D.L. 193/2016 all’articolo 8 D.P.R. 322/1998.
Il nuovo articolo 8 ricomprende, infatti, sia le dichiarazioni integrative “a favore del Fisco” (indicazione di una maggior base imponibile, di una maggiore imposta, di un minor credito) che quelle “a favore del contribuente” (indicazione di una minor base imponibile, di una minor imposta, di un maggior credito), assoggettandole ad una disciplina uniforme, con equiparazione dei termini di presentazione.
QUADRO VE
Le novità del quadro VE – Operazioni attive e determinazione del volume d’affari, riguardano:
- la soppressione del rigo VE3, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%;
- l’introduzione dei righi VE5, VE6 e VE10, dove indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7,65%, 7,95% e 10%;
- l’introduzione del rigo VE21, dove indicare le operazioni attive con aliquota del 5%;
- la ridenominazione del rigo VE35 campo 7 “cessioni di prodotti elettronici”, per l’esposizione delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), ai quali è stata estesa a decorrere dal 2 maggio 2016 la disciplina del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lett. c) D.P.R. 633/72.
QUADRO VF
Le novità del VF – Operazioni passive e Iva ammessa in detrazione, riguardano:
- la soppressione del rigo VF3, dove andavano indicate le operazioni passive con percentuale di compensazione del 7%;
- l’introduzione dei righi VF3, VF6 e VF7, dove indicare le operazioni passive con aliquota del 5% e con percentuali di compensazione del 7,65% e 7,95%;
- la soppressione del rigo VF41, dove andavano indicate le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7%;
- l’introduzione dei righi VF43, VF44 e VF48, dove indicare le operazioni attive con percentuale di compensazione del 7,65%, 7,95% e 10%.
QUADRO VJ
Nel quadro VJ è stato rinominato il rigo VJ16 “Acquisto di prodotti elettronici” per l’esposizione specifica di console da gioco, tablet PC e laptop, di dispositivi a circuito integrato (microprocessori e unità centrali di elaborazione), ai quali è stata estesa a decorrere dal 2 maggio 2016 la disciplina del reverse charge di cui all’articolo 17, comma 6, lett. c) D.P.R. 633/72.
QUADRO VI
Nel quadro VI è stata soppressa la colonna 3 dei righi da VI1 a VI6 dove andava indicato, in assenza del numero di protocollo attribuito dall’Agenzia alla dichiarazione di intento trasmessa, il numero progressivo assegnato alla stessa dall’esportatore abituale.
QUADRO VN
Il nuovo quadro VN riguarda le novità in tema di dichiarazione integrativa apportate dal sopra citato D.L. 193/2016. La sua compilazione, infatti, è riservata ai contribuenti che hanno presentato nel corso del 2016 dichiarazioni integrative a favore oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo a quello di riferimento della dichiarazione originaria.
Nel quadro va esposto l’anno cui si riferisce la dichiarazione integrativa e l’importo del credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile, che va poi riportato nel nuovo rigo VL11 del quadro VL.
QUADRO VX
Il quadro VX è stato modificato con l’introduzione del campo 9 “Interpello” nel rigo VX4 riservato alle società che, in alternativa alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, hanno presentato preventivamente istanza di interpello ai fini della disapplicazione della disciplina delle società non operative e/o in perdita sistematica (articolo 30, comma 4-bis, L. 724/1994).
QUADRO VO
Nella Sezione 1, rigo VO11, è stata introdotta la casella 28 per comunicare la revoca dell’opzione per l’applicazione dell’Iva in Croazia (“HR”), Stato di destinazione dei beni, esercitata dai contribuenti che effettuano cessione in base a cataloghi, per corrispondenza e simili.
È stata introdotta nella Sezione 3, al rigo VO33, la casella per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario, esercitata relativamente al 2015, da parte dei soggetti che nel 2016 hanno applicato il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
Nella stessa sezione nel rigo VO34 è stata soppressa la casella “opzione”, in quanto dal 2016 non è più possibile aderire al regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011.
Sono state inoltre introdotte tre nuove caselle al rigo VO34:
- la casella 1, che va barrata per comunicare l’opzione per il regime ordinario, a partire dal 2016, da parte dei soggetti che negli anni precedenti si sono avvalsi del regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 98/2011;
- la casella 2, che va barrata per comunicare la revoca dell’opzione per il regime ordinario da parte dei soggetti che nel 2014, in presenza dei requisiti di accesso al regime di vantaggio, non se ne sono avvalsi e accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014;
- la casella 3, che va barrata per comunicare la revoca dell’opzione per l’adesione dal 2015 al regime di vantaggio da parte dei soggetti che accedono, dal 2016, al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.
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