25 Agosto 2016

La bozza del nuovo OIC 25 sulle imposte sul reddito

di Andrea Rossi
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L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato lo scorso 28 luglio la bozza in consultazione del principio contabile OIC 25 denominato “Imposte sul reddito” finalizzato a recepire e, conseguentemente, commentare le modifiche apportate dal D.Lgs. 139/2015.

Preliminarmente, si ricorda che la voce D12 “Debiti tributari accoglie le passività per imposte certe e determinate (quali i debiti per imposte correnti dell’esercizio in corso e degli esercizi precedenti per imposte sia dirette che indirette) dovute sulla base di:

  1. accertamenti definitivi o contenziosi chiusi;
  2. dichiarazione dei redditi;
  3. tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo;
  4. ritenute operate come sostituto d’imposta e non versate.

Dall’altro lato, qualora le passività tributarie si riferiscano ad imposte probabili, il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminate alla data di chiusura dell’esercizio, si provvede all’accantonamento delle imposte nella voce B2 “Fondi per imposte anche differite; tali accantonamenti si riferiscono ad esempio ad imposte derivanti da:

  1. accertamenti non definitivi o contenziosi in corso;
  2. passività per imposte differite determinate in base a differenze temporanee derivanti dalla quantificazione del reddito imponibile.

La variazione più rilevante che è stata apportata nella nuova bozza in consultazione dell’OIC 25 è conseguente all’eliminazione della gestione straordinaria dal bilancio di esercizio prevista dal D.Lgs. 139/2015; infatti, prima delle modifiche legislative in questione, la corretta contabilizzazione delle imposte iscritte, alternativamente, nei debiti tributari o nel fondo per imposte prevedeva la contropartita a conto economico rispettivamente:

  • nella voce E21oneri straordinari/imposte relative a esercizi precedenti”, quando l’accantonamento si riferiva a passività per imposte relative ad esercizi precedenti, ovvero ad iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria; da evidenziare che in tale voce trovavano inclusione anche eventuali oneri accessori (sanzioni e interessi);
  • nella voce 22 (ora voce 20 a seguito dell’eliminazione delle voci relative alla gestione straordinaria) “imposte sul reddito dell’esercizio correnti, differite e anticipate”, quando l’accantonamento si riferiva a imposte correnti dell’esercizio ovvero ad imposte differite e anticipate dell’esercizio o di esercizi precedenti.

La nuova bozza in consultazione dell’OIC 25 prevede ora che tutte le imposte vengano accantonate nella nuova voce 20 del conto economico (ex voce 22); tale posta di bilancio, a decorrere dai bilanci 2016, accoglierà dunque le imposte sul reddito opportunamente suddivise in tre sottovoci distinte:

  1. imposte relative ad esercizi precedenti, quali ad esempio iscrizioni a ruolo, avvisi di liquidazione, avvisi di pagamento, avvisi di accertamento e di rettifica ed altre situazioni di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria che, come abbiamo visto precedentemente, ante D.Lgs. 139/2015 risultavano classificate nella gestione straordinaria. La contropartita patrimoniale potrà essere costituita alternativamente dalla voce B2 “Fondo per imposte, anche differite” o dalla voce D12 “Debiti tributari” a seconda delle caratteristiche della passività. L’OIC precisa a tal proposito che tale voce comprende inoltre la differenza positiva o negativa tra l’ammontare dovuto a seguito della definizione di un contenzioso o di un accertamento rispetto al valore del fondo accantonato in esercizi precedenti;
  2. imposte correnti, relativamente alle imposte dovute sul reddito imponibile dell’esercizio incluse anche eventuali sanzioni pecuniarie e interessi maturati ed attinenti ad avvenimenti dell’esercizio sulla base del principio di competenza;
  3. imposte differite e anticipate, relativamente all’accantonamento e al relativo utilizzo delle imposte differite e anticipate derivanti da differenze temporanee tra reddito civilistico e fiscale.

Mentre nella versione approvata nel mese di agosto dell’anno 2014 il principio contabile precisava che trovavano inclusione nella voce E22 anche gli oneri accessori riferiti ad imposte di esercizi precedenti e/o a situazioni di contenzioso con l’Amministrazione finanziaria, la versione pubblicata lo scorso mese di luglio 2016, invece, nulla dice in merito al corretto trattamento contabile di tali oneri; si ritiene corretto, sulla base del principio della prevalenza della natura dell’onere, che tali oneri accessori non trovino contropartita economica nella voce 20 (ex voce 22) bensì nella voce B14 “Oneri diversi di gestione per quanto riguarda le sanzioni ed in C17 “Interessi ed altri oneri finanziari per quanto riguarda gli interessi.

In relazione alla fiscalità differita e anticipata, la nuova versione del principio contabile non ha previsto particolari modifiche rispetto alla precedente.

Da evidenziare infine che l’eliminazione dei conti d’ordine, a decorrere dai bilanci in chiusura nel 2016, ha inevitabilmente condotto ad un incremento di informativa da fornire in nota integrativa per quanto riguarda i debiti tributari. Infatti, ai sensi del modificato articolo 2427, comma 1, n. 9, cod. civ., occorrerà indicare “l’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione delle garanzie reali prestate”.

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Nuovi principi contabili OIC e le novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015