7 Marzo 2016

Branch exemption con paletti

di Nicola Fasano
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Con il recente Provvedimento pubblicato in bozza dall’Agenzia delle Entrate e su cui gli operatori potranno fornire le proprie considerazioni entro il 31 marzo (utilizzando la casella di posta elettronica branchexemption@agenziaentrate.it), l’Amministrazione finanziaria ha dettato le prime indicazioni operative sul regime c.d. di “branch exemption previsto dal decreto internazionalizzazione (art. 14, D.Lgs. 147/2015 che ha introdotto il nuovo art. 168-ter nel Tuir) grazie al quale, previa specifica opzione della casa madre, il reddito prodotto all’estero dalla stabile organizzazione è esente da tassazione in Italia.

Preliminarmente va ricordato che si tratta di una opzione irrevocabile, da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi per il relativo periodo di imposta, che deve essere esercitata con riferimento a tutte le stabili estere della casa madre (c.d. principio del “all in all out”). Per quanto concerne le stabili organizzazioni già esistenti l’opzione va esercitata entro il secondo periodo di imposta dall’entrata in vigore della norma (entro il 2017 dunque per i soggetti “solari”).  

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