Buona fede, principio immanente
di Massimiliano TasiniPatrizia PellegriniAl di là del caso specifico affrontato, pur interessante, la sentenza 31.12.2014 n. 447 della Commissione Tributaria Regionale delle Marche presenta profili di sicuro interesse.
Il caso affrontato è quello di un contribuente “reo” di non avere versato quanto dovuto a titolo di seconda rata nel condono c.d. “degli omessi versamenti”, quale contemplato dall’art. 12 della L. 289/2002. L’Agenzia delle entrate si duole di tale circostanza, e ne deduce l’invalidità del condono, mentre il contribuente insiste per la validità dello stesso, impugnando così il ruolo.
Secondo i Giudici, la pretesa erariale è infondata.
Nella sentenza si premette che la richiamata disposizione si limita a disciplinare forme e modalità per aderire al condono, ma nulla dispone in ordine alla eventuale invalidità dello stesso.
Orbene, osservano i Giudici, è sicuramente in buona fede un contribuente che all’atto dell’adesione al condono versa un importo pari all’80% di quanto dovuto, per poi procedere al saldo spontaneamente, seppure oltre il termine fissato dalla legge; peraltro, si rimarca, che la grave malattia in cui è versato il contribuente giustifica la dimenticanza.
Insomma, prevale l’atteggiamento di buona fede del contribuente, ritenendosi così “scusabile” l’errore commesso.
Sulla delicata questione si registrano orientamenti difformi, tuttavia. La Suprema Corte, con la sentenza n. 24316/2010, suddivide i condoni in due categorie, quelli ordinari e quelli, come nell’ipotesi di cui al citato art. 12 c.d. “clemenziali“: i primi, che impongono una vera e propria attività di accertamento ad opera degli Uffici, per controllarne la bontà, e che, dunque, giustificano un eventuale ritardo nel versamento delle somme così dovute; i secondi, che invece si limitano a quantificare una somma sulla cui debenza non vi è contestazione, i quali, per converso, non ammettono ritardi, pena la invalidità del condono. Per tale seconda tipologia, la Corte conferma che dal mancato tempestivo versamento della seconda rata conseguirebbe l’inefficacia del condono medesimo.
Ma, osserva la C.T.R. Marche, questa distinzione è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale, oltretutto formatasi a distanza di molti anni dalla scadenza del condono e, dunque, trattasi di orientamento che non può determinare le conseguenze volute dall’Ufficio.
D’altra parte, osserviamo noi, giungere fino al punto di determinare in via interpretativa una decadenza nemmeno prevista dalla legge cozza con i più elementari principi che stanno alla base di un moderno Stato di diritto.
Guardando la questione più dall’alto, rinveniamo ancora una volta i frutti dei semi gettati dal Legislatore dello Statuto del Contribuente; se fosse passata per questa strada, forse, l’Agenzia delle entrate avrebbe potuto evitare di procrastinare una lite di tal guisa.