Buoni carburanti ai dipendenti: profilo delle imposte sul reddito
di Alessandro BonuzziIl periodo natalizio oramai alle porte rappresenta un’occasione particolarmente opportuna per ripassare il regime fiscale applicabile ai buoni carburante, nell’ottica degli omaggi che le imprese e i professionisti tendono a concede ai propri dipendenti. Nel contributo precedente è stato affrontano il profilo Iva; ora invece verrà analizzato il trattamento ai fini delle imposte sul reddito.
Nell’ambito della disciplina del reddito di lavoro dipendente, si deve avere riguardo a quanto previsto:
- dal comma 1, dell’articolo 51, Tuir, secondo cui tutte le somme e i valori a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche se sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. Secondo tale disciplina, pertanto, anche i cosiddetti fringe benefit, benefici accessori alla retribuzione erogati ai lavoratori, costituiscono elementi aggiuntivi della retribuzione vera e propria e concorrono, in linea generale, alla formazione del reddito tassato in capo al lavoratore dipendente;
- dal comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 51, Tuir, secondo cui, in deroga al predetto principio di omnicomprensività, “Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro; se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito”;
- dal successivo comma 3-bis, in base al quale “ai fini dell’applicazione dei commi 2 e 3, l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale”.
I documenti di legittimazione, dunque, come i buoni carburante (ma lo stesso vale per qualsiasi buono spesa), costituiscono fringe benefit in capo ai dipendenti e beneficiano dell’esclusione da imposizione se di importo inferiore nel periodo d’imposta a 258,23 euro, complessivamente con gli altri fringe benefit ricevuti (circolare n. 28/E/2016).
Per il 2024, la soglia di 258,23 euro è stata incrementata a 1.000 euro e, per i soli dipendenti con figli a carico, a 2.000 euro, fermo restando il meccanismo di tassazione previsto dal citato articolo 51, comma 3, Tuir, in caso di superamento del limite.
Ne deriva che, nell’anno 2024, i buoni carburante non costituiscono reddito di lavoro dipendente se, complessivamente, avendo riguardo anche a tutti gli altri fringe benefit dell’anno, non superano la soglia di valore di 1.000/2.000 euro per singolo lavoratore. Laddove il limite dovesse essere superato, la detassazione viene meno non per la parte eccedente, bensì integralmente.
Si rileva, poi, che, sulla base dell’articolo 6, D.M. 25.03.2016, i documenti di legittimazione:
- non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare;
- non possono essere monetizzati o ceduti a terzi;
- devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l’intero valore nominale, senza integrazioni a carico del titolare. Solo per i beni e servizi esclusi da imposizione fino a 258,23 euro, ai sensi dell’articolo 51, comma 3, ultimo periodo, Tuir, i beni e i servizi possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione, purché il valore complessivo non ecceda il limite di importo.
Sul punto, è opportuno precisare che, solitamente, i buoni carburante non riportano il nominativo del dipendente assegnatario, ma solamente il numero di serie. Pertanto, al fine di osservare le disposizioni previste dal decreto e sopra elencate, si consiglia di tenere un registro che certifichi la corrispondenza del buono carburante, contraddistinto dal numero di serie, con il lavoratore beneficiario, prevedendo anche uno spazio che accolga la firma del dipendente “per accettazione”. Così facendo, il datore di lavoro dovrebbe essere “salvo” da possibili contestazioni.
Ancora, è importante evidenziare che, il comma 3, dell’articolo 51, Tuir, contenente la deroga al principio di omnicomprensività che contraddistingue il reddito di lavoro dipendente, non fa alcun riferimento alla totalità o a categorie di dipendenti. Si deve, pertanto, ritenere che l’esclusione dal reddito, nel limite di legge, operi anche se i buoni carburante sono erogati a un solo dipendente, non essendo richiesto che l’erogazione sia concessa alla generalità o a categorie di dipendenti. Peraltro, devono ritenersi ammissibili importi differenziati tra i dipendenti indipendentemente dalla categoria di appartenenza; quindi, è possibile attribuire un buono di 100 euro al dipendente x e un buono di 200 euro al dipendente y senza che venga meno il regime di detassazione.
Dal lato del datore di lavoro, rileva quanto previsto:
- dall’articolo 95, comma 1, Tuir, secondo cui sono da ricomprendere tra le spese per prestazioni di lavoro deducibili nella determinazione del reddito d’impresa anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei dipendenti;
- dall’articolo 54, comma 1, Tuir, secondo cui per il reddito di lavoro autonomo trova applicazione il medesimo trattamento di integrale deducibilità previsto nell’ambito del reddito d’impresa, siccome la disposizione ha una portata applicativa analoga a quella del citato articolo 95, Tuir.