24 Ottobre 2019

Buoni pasto e ventilazione dei corrispettivi: chiarimenti dell’Agenzia

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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La scheda di FISCOPRATICO

Con due risposte alle istanze di interpello pubblicate sul sito dell’Agenzia delle entrate ieri pomeriggio (n. 419 e n. 420), sono stati forniti interessanti chiarimenti sul nuovo adempimento relativo alla memorizzazione e invio dei corrispettivi telematici di cui all’articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015; è stata inoltre pubblicata sul sito una guida sulla gestione dell’adempimento in esame.

Nella risposta n. 419 l’Agenzia risponde ad un’istanza di interpello presentata da un soggetto esercente l’attività di ristorazione che accetta i buoni pasto a fronte dell’erogazione dei servizi di somministrazione di alimenti e bevande.

In merito a tale procedura, è bene ricordare che il momento di effettuazione dell’operazione, individuato ai sensi dell’articolo 6 D.P.R. 633/1972, è collegato al pagamento del corrispettivo, trattandosi di prestazioni di servizi.

Pertanto, il momento rilevante ai fini Iva non coincide con l’erogazione del servizio e l’accettazione del buono pasto, bensì si deve aver riguardo alla successiva emissione della fattura nei confronti della società emittente i buoni pasto (che normalmente avviene alla fine di ciascun mese solare quale momento anticipatorio rispetto al pagamento del corrispettivo).

Tuttavia, precisa l’Agenzia nella risposta, ciò non significa che, completata la prestazione nei confronti del cliente, alla ricezione del buono pasto legittimante la stessa, il prestatore non debba emettere alcun documento.

Sul punto, infatti, è citata la circolare 60/1983, secondo cui “il pagamento del corrispettivo non assume rilevanza esclusiva al fini dell’obbligo del rilascio dello scontrino, sia per le cessioni di beni che per le prestazioni di servizi”. In particolare, prosegue la circolare per la parte che qui interessa, anche per le somministrazioni di alimenti e bevande all’atto della ultimazione della prestazione senza pagamento del corrispettivo, deve essere rilasciato lo scontrino fiscale.

La precisazione in questione, sottolinea l’Agenzia, sia pure risalente ad un periodo in cui non sussisteva l’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi, deve considerarsi valida anche per i soggetti che ricadono in tale obbligo (già dal 1° luglio 2019 o dal prossimo 1° gennaio 2020 per la generalità dei soggetti passivi).

Ciò comporta che all’atto dell’erogazione del servizio dovrà essere rilasciato un documento commerciale anche se il corrispettivo non è stato “riscosso”.

Nell’ambito dei dati da trasmettere telematicamente (individuati nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 182017 del 28.10.2016, attuativo dell’articolo 2, comma 4, D.Lgs. 127/2015, e modificato dal provvedimento prot. n. 99297 del 18.04.2019) è previsto che confluiscano nei corrispettivi inviati telematicamente anche i dati relativi agli importi non riscossi e quelli relativi ai ticket restaurant.

Nelle specifiche tecniche, infatti, si precisa che “nel caso di corrispettivi non riscossi ma per i quali il cliente ha fornito il controvalore in buoni pasto, nel documento commerciale si può riportare, a titolo puramente figurativo, l’aliquota Iva propria di ciascun prodotto, sebbene tale Iva non rappresenti l’imposta effettiva sulla singola transazione ma sarà meramente figurativa (nel caso di buono pasto, trattandosi di servizio sostitutivo di mensa, si applica l’aliquota propria della somministrazione di alimenti bevande). Nel tracciato “Allegato – Tipi Dati per i Corrispettivi” i valori dei corrispettivi non riscossi sono inglobati nel valore complessivo dei corrispettivi, distinti per aliquota”.

La successiva emissione della fattura, quale momento impositivo dell’operazione, non determina quindi alcuna duplicazione dell’imposta (in quanto la debenza della stessa sorge solo in tale momento) e la liquidazione periodica dell’Iva dovrà tener conto solo dell’imposta emergente dalla fattura.

L’Agenzia conclude affermando che “il principio richiamato sarà tenuto presente in caso di disallineamento tra i dati trasmessi telematicamente e l’imposta liquidata periodicamente”.

Si conferma quindi un “cronico” disallineamento tra quanto inviato telematicamente e quanto risultante dalle liquidazioni periodiche del soggetto Iva.

Con la risposta n. 420, invece, l’Agenzia risponde in merito ad un quesito posto da un soggetto esercente un’attività rientrante nella cd. ventilazione dei corrispettivi, nell’ambito delle quali l’aliquota Iva non può essere indicata nel documento commerciale poiché la ripartizione tra le differenti aliquote avviene solamente in sede di liquidazione periodica.

In tali casi l’Agenzia ammette la possibilità di inserire nel documento commerciale la dicitura “AL – Altro non Iva” in luogo dell’aliquota Iva.

Iva nazionale ed estera