28 Agosto 2014

Cala il sipario sul business delle rinnovabili?

di Luigi Scappini
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Il settore relativo alla produzione dell’energia da fonti rinnovabili, in quest’ultimo anno è stato oggetto di interventi chiarificatori (forse tardivi) e, di recente, di un corposo restyling sia per quanto attiene gli aspetti strettamente fiscali che quelli relativi ai contributi garantiti dallo Stato a supporto di coloro che investono in energia pulita.

In un precedente intervento ci eravamo occupati delle modifiche introdotte a mezzo dell’articolo 22, comma 1 del DL n.66/2014 (il cosiddetto “Decreto Renzi”) nel settore della produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da parte degli imprenditori e delle società agricole, rilevando come si fosse assistito a una vera e propria stretta al settore.

Ebbene, come se non bastasse, il Legislatore è nuovamente intervenuto in senso restrittivo prevedendo, con l’articolo 26 del D.L. n. 91/2014, il cosiddetto “Decreto crescita”, convertito con Legge n. 116, pubblicata sul S.O. n. 72/L della Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014, una rimodulazione integrale, con decorrenza 1° gennaio 2015, delle tariffe incentivanti garantite ai produttori di energia da fonte fotovoltaica e annunciando, con l’articolo 25-bis, una revisione anche per quanto riguarda la disciplina dello scambio sul posto, una delle modalità a disposizione del titolare di un impianto fotovoltaico che produce energia elettrica per poter cedere l’energia prodotta in esubero (per approfondimenti in merito al trattamento fiscale si rimanda a L. Caramaschi e L. Scappini “Impianti fotovoltaici : evoluzione del trattamento contabile e fiscale applicabile al Servizio di Scambio sul Posto (SSP)” in Circolare tributaria n.3/2012).

Partendo da quest’ultimo, come anticipato, l’articolo 25-bis del D.L. n. 91/2014, introdotto ex novo in sede di conversione in legge del decreto, prevede che per gli impianti a fonti rinnovabili che entrano in esercizio a decorrere dal 1° gennaio 2015, fatti salvi gli obblighi di officina elettrica, la soglia di applicazione per lo scambio sul posto è elevata a 500 kW di fatto escludendo tale sistema per tutti gli impianti di tipo “domestico”.

Ma le novità più rilevanti, come anticipato, sono contenute nel successivo articolo 26, integralmente riscritto in sede di conversione, ove è realizzata una rimodulazione, con decorrenza 1° gennaio 2015, degli incentivi originariamente concessi agli investitori e sui quali sono stati costruiti i relativi business plan.

Infatti, gli operatori con impianti di potenza nominale superiore a 200 kW, dovranno scegliere, nel termine del 30 novembre 2014, tra una delle seguenti opzioni:

  1. allungamento del periodo di erogazione degli incentivi da 20 a 24 anni, decorrente dall’entrata in esercizio degli impianti, con conseguente riduzione percentuale della tariffa spettante in funzione del periodo di fruizione rimanente, come da tabella allegata al decreto;
  2. mantenimento dell’erogazione su base ventennale, con rimodulazione della tariffa in 2 fasi: una prima di riduzione dell’incentivo a cui ne segue un’altra con rimodulazione al rialzo. In questo caso le percentuali di rimodulazione sono stabilite con decreto del MiSE, sentita l’AEEG, da emanare entro il 1° ottobre 2014;
  3. mantenimento dell’erogazione degli incentivi su base ventennale con riduzione della tariffa per la durata residua del periodo di incentivazione, secondo le seguenti percentuali:
  • 6% per gli impianti con potenza nominale compresa tra 200 kW e 500 kW;
  • 7% per quelli con potenza nominale compresa tra 500 kW e 900 kW e
  • 8% per quelli con potenza nominale superiore a 900 kW.

Per espressa previsione normativa, se l’operatore non esplicita la propria opzione, si applica quest’ultima.

Nel caso di riconoscimento delle tariffe onnicomprensive ex D.M. 5 maggio 2011 le riduzioni previste nell’allegato al decreto si applicano alla sola componente incentivante.

Il Legislatore conscio delle contrazione, in termini di ricavi attesi, che determinerà tale rivoluzione, con impatto diretto sui business plan calcolati in sede di realizzazione dell’intervento, ha previsto la possibilità di recedere dai finanziamenti accessi, impegnando il Governo, ai sensi del comma 11 “ad assumere ogni iniziativa utile a dare piena esecuzione alle disposizioni del presente articolo, inclusi eventuali accordi con il sistema bancario per semplificare il recesso totale o parziale dei soggetti beneficiari di incentivi pluriennali dai contratti di finanziamento stipulati”.

Ma le novità, purtroppo, non sono finiscono, infatti, l’articolo 25, come se non bastasse, introduce un ulteriore balzello in capo ai virtuosi produttori di energia pulita: a decorrere dal gennaio 2015 gli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, di verifica e di controllo, inerenti i meccanismi di incentivazione e di sostegno, sono a carico dei beneficiari delle medesime attività, incluse quelle in corso con esclusione degli impianti destinati all’autoconsumo entro i 3 kW. Tali oneri saranno determinati su proposta dello stesso GSE al Ministro dello sviluppo economico e saranno validi per un triennio.