30 Luglio 2024

Cambia ancora la tassazione per l’agrivoltaico

di Luigi Scappini
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Il settore delle energie rinnovabili, in ragione soprattutto degli obiettivi prefissati dal PNRR, è in continuo fermento e la legislazione connessa non è da meno.

La conversione in legge del D.L. 63/2024 (il c.d. Decreto Agricoltura), avvenuta a mezzo della L. 101/2024, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 dello scorso 13.7.2024, ne è una dimostrazione, andando a intervenire, in particolare, sull’energia fotovoltaica. A questi interventi, si aggiungono quelli contenuti nel discusso c.d. Decreto “aree idonee, entrato in vigore lo scorso 4.7.2024, e la cui gestazione è stata non indifferente, se è vero che la sua emanazione era prevista dall’articolo 20, comma 1, D.Lgs. 199/2021.

Ma, tornando sulle novità introdotte con il Decreto Agricoltura, con l’articolo 5, vengono introdotte alcune disposizioni finalizzate a limitare l’uso del suolo agricolo per impianti fotovoltaici con moduli a terra. Nello specifico, intervenendo sul già richiamato articolo 20, D.Lgs. 199/2021, il nuovo comma 1-bis, introduce la limitazione dell’installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all’articolo 6-bis, lettera b), D.Lgs. 28/2011, esclusivamente in determinate aree quali:

  • i siti in cui risultano già presenti impianti della stessa fonte, nel solo caso di interventi di modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati e all’ulteriore condizione che non comportino incremento dell’area occupata;
  • le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento, ivi incluse le cave già oggetto di ripristino ambientale e quelle con piano di coltivazione terminato ancora non ripristinate, nonché le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
  • i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società delle SS. e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali;
  • i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all’interno dei sedimi aeroportuali, inclusi quelli di pertinenza di aeroporti delle isole minori;
  • le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
  • le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
  • In deroga la previsione non trova applicazione:
  • per i progetti che prevedono impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi dell’articolo 31, D.Lgs. 199/2021;
  • in caso di progetti attuativi delle altre misure di investimento del PNRR.

Inoltre, è previsto che la limitazione così introdotta nelle zone classificate agricole non si applichi ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della disposizione qui in commento, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse, ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi.

Sempre l’articolo 5, D.L. 63/2024, con il comma 2-bis, regolamenta la durata dei contratti (compresi i preliminari) di concessione del diritto di superficie su terreni ricadenti nelle aree di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), D.Lgs. 199/2021, per l’installazione e l’esercizio di impianti da fonti rinnovabili che non può essere inferiore a 6 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per un periodo di ulteriori 6 anni. Decorsi gli ulteriori 6 anni, salva diversa pattuizione delle parti, ognuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare con almeno 6 mesi di anticipo. Controparte ha 60 giorni di tempo decorrenti dalla data di ricezione della raccomandata per rispondere e, in assenza di risposta o di accordo il contratto si intende scaduto alla data di cessazione. La mancanza comunicazione secondo la procedura di cui sopra da parte del concedente comporta il rinnovo tacito alle medesime condizioni.

Infine, i commi 2-ter e 2-quater dell’articolo 5, D.L. 63/2024, intervengono sugli aspetti fiscali della produzione di energia da fonte fotovoltaica da parte di imprenditori agricoli, stabilendo che, per gli impianti  entrati in esercizio dopo il 31.12.2025, per la parte di energia prodotta eccedente il limite di 260.000 kWh anno, che rappresentano la produzione massima ai fini dell’agrarietà, il reddito verrà determinato secondo le regole ordinarie del reddito di impresa e non più nella misura forfettaria del 25% dell’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo.