15 Aprile 2025

Cambio di destinazione dell’immobile e rettifica dell’Iva

di Euroconference Centro Studi Tributari
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L’impresa Alfa (codice ATECO 41.20.00) costruisce immobili abitativi per vendere.

Nel caso specifico sta costruendo un villaggio turistico composto da immobili della categoria A/2 e A/7.

Al momento

– i vari SAL sono contabilizzati come rimanenze di immobili merce,

– l’Iva in acquisto è del 4%

– l’Iva è da considerarsi detraibile

– l’Iva è rimborsabile se ci sono i presupposti per l’aliquota media, il rimborso per beni ammortizzabili non è possibile, essendo gli immobili merce beni non ammortizzabili Alfa ora intende modificare il business plan nel senso che:

– gli immobili costruiti non saranno subito ceduti ma saranno dati in locazione con Iva al 10% alla società Beta (codice ATECO 55.20.51);

– Beta gestirà il villaggio turistico svolgendoci l’attività di affittacamere;

– gli immobili saranno immessi nel mercato per venderli dopo un periodo di 3 o 4 anni dal loro  completamento (i nuovi proprietari subentreranno nel contratto di locazione sopra menzionato).

Si chiede come la modifica di scopo/di comportamento influenza la detraibilità dell’Iva in fase di  costruzione.

In particolare:

– nel caso in cui gli immobili abitativi vengano contabilizzati come immobili merce e pertanto  nelle rimanenze

– nel caso che gli immobili abitativi vengano contabilizzati come immobilizzazioni in  costruzione e poi come immobilizzazioni materiali (particolare che forse si renderà  necessario per questioni di accesso a contributi)

questa modifica di scopo/di comportamento come influenza la rimborsabilità dell’Iva in fase di

costruzione?

Nel caso in cui gli immobili abitativi vengano contabilizzati come immobili merce e pertanto  nelle rimanenze e nel caso che gli immobili abitativi vengano contabilizzati come immobilizzazioni in  costruzione e poi come immobilizzazioni materiali (particolare che forse si renderà  necessario per questioni di accesso a contributi)

il “giro” degli immobili abitativi a immobilizzazioni materiali necessità di una rettifica dell’iva detratta  in fase di costruzione rendendola non detraibile?

Questi immobili abitativi dati in locazione duratura diventano immobili patrimonio in quanto  abitativi e come tali poi soggetti alla totale indetraibilità dell’Iva ai sensi dell’articolo 19-bis1, D.P.R. 633/1972?

Se la risposta è affermativa, la eventuale successiva vendita degli immobili permette ad Alfa il  recupero di n decimi dell’Iva non detratta?

Se la risposta è negativa, si rende applicabile la causale per il rimborso per beni  ammortizzabili?

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