Fuori campo IVA i trasferimenti di opere di urbanizzazione al Comune
di Fabio GarriniQuando le imprese costruttrici effettuano delle cessioni di beni senza corrispettivo a favore del Comune, in esecuzione di adempimenti imposti da una convezione per la realizzazione di interventi urbanistici, l’operazione risulta al di fuori del campo di applicazione dell’IVA: questa è la decisione presa dalla Cassazione nella sentenza 11344 del 31 maggio 2016, motivata con l’assenza di onerosità dell’operazione.
Il caso
La sentenza decide circa una controversia tra Agenzia delle Entrate ed una ditta esercente attività di compravendita e costruzione di immobili: l’Agenzia delle Entrate aveva accertato in capo al contribuente la mancata indicazione in dichiarazione di ricavi generati dalla cessione a titolo gratuito a favore di un Comune di alcune aree edificabili e, in particolare, per quanto in questa sede interessa, la relativa rilevanza ai fini IVA. La cessione era avvenuta a seguito di una convenzione urbanistica stipulata per l’attuazione di uno strumento urbanistico a soddisfacimento degli standard.
Secondo l’Ufficio occorreva riqualificare tale operazione come destinazione dei beni a finalità estranee all’impresa, non essendo prevista una controprestazione, e come tali da tassare in ogni caso sulla base del valore normale del bene a prescindere dalle motivazioni sottostanti. Contestualmente è stata contestata anche la mancata applicazione dell’IVA sull’operazione.
I giudici di legittimità contestano l’operato dell’ufficio affermando che la cessione a scomputo degli oneri non può inquadrarsi quale atto dispositivo estraneo all’esercizio d’impresa e come tale tassabile in base al valore normale. Essa deve essere invece vista come contributo in natura correlato all’acquisizione di utilità e vantaggi dell’impresa stessa derivanti dall’attuazione del programma urbanistico.
Peraltro, ai sensi dell’articolo 51 della L. 342/2000 non è da intendersi rilevante ai fini dell’IVA la cessione nei confronti del Comune di aree od opere di urbanizzazione a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni di lottizzazione.
Sul punto constano le indicazioni della circolare n. 207/E/2000 a chiarimento della ratio della disposizione: la norma ha quale finalità quella di rendere omogeneo il trattamento fiscale degli oneri di urbanizzazione, indipendentemente dalla modalità di assolvimento degli stessi attraverso pagamento in denaro oppure cessione di aree od opere. Si legge infatti come “la cessione ai comuni di aree ed opere di urbanizzazione, da parte dell’impresa titolare della concessione ad edificare, a scomputo della quota di urbanizzazione, costituisce un’operazione non rilevante agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto alla stregua del trattamento fiscale applicabile al versamento in denaro della predetta quota effettuato, alternativamente, dalla medesima impresa”.
Da rammentare che non tutti i beni che vengono ceduti gratuitamente al Comune possono beneficiare di tale trattamento, ma è necessario che il bene che viene ceduto gratuitamente possa qualificarsi quale opera di urbanizzazione rientrate tra quelle tassativamente elencate nell’articolo 4 della L. 847/1964, integrato dall’articolo 44 della L. 865/1971. Ad esempio, nella circolare n. 6/E/2003 venne concessa l’irrilevanza IVA per la cessione della scuola materna, mentre venne stabilito che il trasferimento di un circolo ricreativo rientra nel campo di applicazione dell’imposta.
Ai sensi delle richiamate disposizioni, si considerano opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, le reti di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato. Sono opere di urbanizzazione secondaria: gli asili nido e le scuole materne, le scuole dell’obbligo, i mercati di quartiere, le delegazioni comunali, le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi, gli impianti sportivi di quartiere, i centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie, le aree verdi di quartiere.
Da ricordare, peraltro, che:
- la cessione di un’area dal Comune ad un soggetto attuatore nell’ambito di una convenzione, il quale soggetto si impegna a realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo di oneri di urbanizzazione, non può beneficiare dell’esclusione da IVA (risoluzione n. 50/E/2005);
- il fatto che il bene trasferito venga adibito a sala riunioni per gli abitanti del Comune e sia, quindi, destinato alla collettività, al fine di migliorarne la qualità della vita, non è di per sé sufficiente per ritenere che trattasi di un centro sociale e quindi il relativo trasferimento è rilevante ai fini IVA (risoluzione n. 37/E/2003).
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