- in un pagamento;
- nella prescrizione;
- in una transazione;
- nella rinuncia al credito;
- in rettifiche della fatturazione.
In presenza di una cessione avvenuta in assenza del contestuale passaggio di tutti i rischi in capo al cessionario, il documento citato denota il fine ultimo della disposizione, ovvero “una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai portafogli di crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito”.
È necessario, pertanto, considerare tutti gli aspetti inerenti il trasferimento dei rischi, ovverosia le clausole contrattuali presenti, tra le quali, ad esempio, si annovera la sussistenza di possibili commissioni, franchigie e penali causate da un mancato pagamento. Altresì, è bene valutare l’esistenza di eventuali obblighi di riacquisto nel caso si manifestino determinate circostanze.
Dal punto di vista contabile, il credito che permane nel bilancio, a seguito del mancato trasferimento sostanziale di tutti i rischi, deve essere sottoposto, per quanto riguarda la connessa valutazione, alla disciplina dell’OIC 15. I costi correlati a tale operazione, secondo il principio citato, si configurano in interessi, commissioni da versare al cessionario e sono segnalati con indicazione specifica nel conto economico.
Se lo spostamento sostanziale di tutti i rischi è avvenuto in capo al cessionario, ma tuttavia permangono ancora dei rischi minimali in capo al cedente, per gli stessi dovrà essere effettuato un apposito accantonamento, in presenza di condizioni correttamente riconducibili all’OIC 31 sui fondi per rischi e oneri.
Qualora invece si verifichi il trasferimento sostanziale di tutti i rischi con conseguente cancellazione del credito, si provvede a indicare nella voce B14 del conto economico – ad eccezione dei casi in cui dal contratto discendano componenti economiche di diversa natura – una perdita su crediti, generata dalla differenza tra il corrispettivo e il valore contabile del credito al momento della cessione.
In riferimento alla completa disciplina dell’estinzione del credito, l’appendice A del principio, denominata “principali fattispecie di smobilizzo dei crediti e relativo trattamento contabile”, illustra alcune delle fattispecie che causano la mancata cancellazione, configurabili in:
- cambiali girate all’incasso;
- cessioni pro-solvendo e cessioni pro-soluto nelle quali non si realizza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito;
- cartolarizzazioni nelle quali non si realizza il trasferimento sostanziale di tutti i rischi inerenti il credito;
- ricevute bancarie e mandato all’incasso;
- cessione a scopo di garanzia;
- pegno di crediti.
Viceversa, l’annullamento della voce si effettua quando la società si trova in presenza di:
- conferimento del credito;
- vendita del credito e factoring con cessione pro-soluto, ove vi sia il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito;
- datio in solutum;
- cartolarizzazioni nelle quali si produca il trasferimento sostanziale di tutti i rischi del credito.
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