3 Settembre 2016

La cancellazione dal Registro imprese inibisce l’ex liquidatore

di Roberto Bianchi
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Nella circostanza in cui sia stata volontariamente ottenuta la cancellazione di una società dal Registro delle imprese antecedentemente alla notifica di un avviso di accertamento, la sua impugnazione – depositata dal rappresentante legale cessato – risulta essere inammissibile considerata la carenza di capacità giuridica e processuale della società medesima, essendosi già prodotto l’effetto estintivo. In questo senso ha disposto la sezione sesta civile della Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 16937 del 10/08/2016.

La vicenda trae origine da tre sentenze (4060, 4061 e 4062 del 22/02/2010) a Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione che nel 2010 si sono occupate dell’articolo 2495 del codice civile, innovato in seguito alla riforma del diritto societario. Il novellato articolo esprime, al comma 2, che “ferma restando l’estinzione della società dopo la cancellazione, i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società”. La vicissitudine trattata dalla Suprema Corte è rappresentata dall’inciso “…ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti …” in merito al quale, attraverso le menzionate tre sentenze, la Cassazione ha confermato ciò che già in precedenza la giurisprudenza di merito e di legittimità aveva asserito, ovverosia che attraverso la cancellazione della società dal Registro delle imprese si verifica l’estinzione del soggetto giuridico. In precedenza era vigente una sorta di presunzione mediante la quale il soggetto restava in vita fino a quando avesse in essere dei rapporti giuridici. La Suprema Corte, attraverso le menzionate sentenze ha chiarito che, con la cancellazione, il soggetto giuridico si estingue e pertanto deve essere considerata conclusa la sua esistenza con il naturale effetto della sua estinzione, a prescindere dall’esistenza di crediti o debiti insoddisfatti o di rapporti tributari pendenti. Trasponendo questi concetti all’interno del diritto tributario, si può agevolmente affermare che qualora un soggetto giuridico societario sia cessato il 10 dicembre 2014 – e pertanto in precedenza all’entrata in vigore del decreto delegato per la semplificazione fiscale – si è giuridicamente estinto, quindi i creditori insoddisfatti si potranno rivalere esclusivamente sui soci in presenza di comparenti illimitatamente responsabili.

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