Caparre confirmatorie e penitenziali
di Viviana GrippoGli articoli 1385 e 1386 del cod. civ. attengono alla disciplina delle caparre.
In particolare il codice distingue tra caparra confirmatoria e caparra penitenziale. Sostanzialmente scopo della caparra è quello di garantire l’eventuale inadempimento del contratto e di incentivare le parti alla sottoscrizione del contratto definitivo, tuttavia esiste una netta differenza tra le due tipologie di caparra normate che deriva dalla diversa natura attribuita alla somma versata.
Mentre la caparra confirmatoria ha natura risarcitoria del danno causato dall’inadempienza di una delle due parti coinvolte nell’operazione, la penitenziale rappresenta la quantificazione del diritto di recesso dal contratto concesso a ciascuna delle due parti.
Dopo la sottoscrizione di un contratto ove sia previsto il versamento di una caparra può infatti accadere, sia che il contratto venga rispettato, e allora come da indicazioni codicistiche la caparra deve essere restituita o, alternativamente, può essere scomputata dal prezzo, sia che si verifichi l’inadempimento di uno dei contraenti. In caso di inadempimento del compratore, il venditore può recedere dal contratto e ha il diritto di trattenere la somma incassata a titolo di caparra (fatto salvo il diritto della parte non inadempiente di chiedere l’esecuzione del contratto o la risoluzione con determinazione di maggiori danni); in caso di inadempimento del venditore, invece, il compratore può recedere dal contratto e ha il diritto di vedersi restituire un importo doppio della caparra pagata al venditore.
Al contrario, dato che, come detto, la caparra penitenziale rappresenta la quantificazione del diritto di recesso qualora nel contratto tale ipotesi sia attribuita a una o entrambe le parti, essa ha la sola funzione di corrispettivo del recesso. In questo caso il recedente perde la caparra data o deve restituire il doppio di quella ricevuta.
La caparra non costituisce, quindi, un parziale pagamento del prezzo e non va assoggettata ad imposta sul valore aggiunto. Tuttavia, se la somma versata ha qualifica sia di caparra sia di acconto sul prezzo, va assoggettata ad Iva.
Contabilmente occorrerà distinguere il caso di versamento di caparra confirmatoria e penitenziale.
Nel caso in cui una società versi ad un’altra la somma di euro 150.000,00 a titolo di caparra confirmatoria per l’acquisto di un bene ove il prezzo convenuto per la compravendita è di euro 1.500.000 + Iva, all’atto del pagamento della caparra confirmatoria occorrerà rilevare tale scrittura:
Caparra confirmatoria (sp) a Banca c/c (sp) 150.000,00
Al ricevimento della fattura per il saldo la scrittura sarà la seguente:
Diversi a Debiti vs fornitore … (sp) 1.830.000,00
Macchinari (sp) 1.500.000,00
Erario c/Iva (sp) 330.000,00
Al pagamento della fattura si provvederà a scomputare la caparra:
Debiti vs fornitore … (sp) a Diversi 1.830.000,00
a Caparra confirmatoria (sp) 150.000,00
a Banca c/c (sp) 1.680.000,00
Specularmente, la società che avrà ricevuto la caparra confirmatoria dovrà effettuare le seguenti registrazioni:
Banca c/c (sp) a Caparra confirmatoria (sp) 150.000,00
Crediti vs clienti (sp) a Diversi 1.830.000,00
a Macchinari c/vendite (ce) 1.500.000,00
a Erario c/Iva (sp) 330.000,00
Diversi a Crediti vs clienti (sp) 1.830.000,00
Caparra confirmatoria (sp) 150.000,00
Banca c/c (sp) 1.680.000,00
La caparra troverà quindi allocazione in Stato Patrimoniale tra i crediti in C.I.5 ovvero tra i debiti nella voce D.14.
Nel caso in cui il contratto di cui all’esempio non venisse perfezionato per un inadempimento derivante dal compratore, allora egli dovrà rilevare la perdita della caparra quale insussistenza:
Insussistenze (ce) a Caparra confirmatoria (sp) 150.000,00
Al contrario la società cedente dovrà rilevare una sopravvenienza attiva quale componente positivo di reddito:
Caparra confirmatoria (sp) a Sopravvenienza attiva (ce) 150.000,00