4 Marzo 2017

Capitali e redditi esteri: fissati i criteri per i controlli

di Marco Bomben
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Fari puntati sui capitali e i redditi detenuti all’estero e non dichiarati da parte dei contribuenti italiani che hanno trasferito la residenza fuori dal territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2010. Con il provvedimento n. 43999 di ieri l’Agenzia delle Entrate ha reso noti gli elementi in base ai quali verranno formate le liste selettive dei contribuenti oggetto di verifica.

Come noto il D.L. 193/2016 ha previsto l’obbligo per i comuni di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati dei soggetti che richiedono l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero) “entro i sei mesi successivi alla richiesta” ai sensi dell’articolo 83, comma 17-bis del D.L. 112/2008.

A regime, l’acquisizione di tali dati dovrà avvenire attraverso l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), istituita presso il Ministero dell’Interno dall’articolo 62 del D.Lgs. 82/2005, la quale subentrerà quindi alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero attualmente tenute presso i comuni.

Tuttavia, considerato che ad oggi non è ancora operativo il subentro dell’ANPR alle anagrafi esistenti, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di comunicazione dei dati, così da non pregiudicare le disposizioni antievasione introdotte dal D.L. 193/2016.

Modalità di trasmissione dei dati

Sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, il provvedimento di ieri ha precisato che:

  • in via transitoria, e
  • fino alla completa attuazione del piano ANPR”,

le modalità di trasmissione dei dati relativi ai richiedenti l’iscrizione all’AIRE sarannoquelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia e Ministero dell’Interno”.

Criteri per la formazione delle liste selettive

Nel medesimo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito anche i criteri per la formazione delle liste selettive da utilizzare per l’individuazione dei soggetti da sottoporre ai controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali.

In particolare, i criteri individuati sono i seguenti:

  • residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
  • movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale;
  • informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;
  • residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
  • atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
  • utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
  • disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
  • titolarità di partita Iva attiva;
  • rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
  • titolarità di cariche sociali;
  • versamento di contributi per collaboratori domestici;
  • informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
  • informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva.

Infine, si da conto che, sempre con il provvedimento in commento, l’Agenzia ha reso noto che i criteri sopra elencati, verranno utilizzati, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni (articolo 83, comma 17-bis del D.L. 112/2008) anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che:

  • avendo chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010,
  • non hanno presentato istanza per la procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntry disclosure).
La convenzione OCSE contro le doppie imposizioni