A regime, l’acquisizione di tali dati dovrà avvenire attraverso l’ANPR (Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente), istituita presso il Ministero dell’Interno dall’articolo 62 del D.Lgs. 82/2005, la quale subentrerà quindi alle Anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all’estero attualmente tenute presso i comuni.
Tuttavia, considerato che ad oggi non è ancora operativo il subentro dell’ANPR alle anagrafi esistenti, si è reso necessario individuare una modalità transitoria di comunicazione dei dati, così da non pregiudicare le disposizioni antievasione introdotte dal D.L. 193/2016.
Modalità di trasmissione dei dati
Sulla base delle considerazioni sopra evidenziate, il provvedimento di ieri ha precisato che:
- “in via transitoria, e
- fino alla completa attuazione del piano ANPR”,
le modalità di trasmissione dei dati relativi ai richiedenti l’iscrizione all’AIRE saranno “quelle stabilite dagli accordi convenzionali di cooperazione informatica tra Agenzia e Ministero dell’Interno”.
Criteri per la formazione delle liste selettive
Nel medesimo provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha definito anche i criteri per la formazione delle liste selettive da utilizzare per l’individuazione dei soggetti da sottoporre ai controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali.
In particolare, i criteri individuati sono i seguenti:
- residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata;
- movimenti di capitale da e verso l’estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell’ambito del monitoraggio fiscale;
- informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all’estero, trasmesse dalle amministrazioni fiscali estere nell’ambito di direttive europee e di accordi di scambio automatico di informazioni;
- residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- atti del registro segnaletici dell’effettiva presenza in Italia del contribuente;
- utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- titolarità di partita Iva attiva;
- rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- titolarità di cariche sociali;
- versamento di contributi per collaboratori domestici;
- informazioni trasmesse dai sostituti d’imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini Iva.
Infine, si da conto che, sempre con il provvedimento in commento, l’Agenzia ha reso noto che i criteri sopra elencati, verranno utilizzati, in fase di prima attuazione delle nuove disposizioni (articolo 83, comma 17-bis del D.L. 112/2008) anche per la formazione delle liste selettive relative alle persone fisiche che:
- avendo chiesto l’iscrizione all’AIRE a decorrere dal 1° gennaio 2010,
- non hanno presentato istanza per la procedura di collaborazione volontaria (cd. voluntry disclosure).