Cara associazione, ti scrivo
di Guido MartinelliMarta SaccaroSono tempi duri per le associazioni sportive, non c’è che dire. Tra i controlli fiscali sensibilmente aumentati negli ultimi tempi e la legge delega di riforma del Terzo settore (L. 106/2016) che non li prende nemmeno in considerazione, gli enti associativi che svolgono attività nei confronti dei propri soci si interrogano sul proprio futuro e, nello specifico, si chiedono se ci sarà ancora posto per loro nel “non profit che verrà”.
Già perché il dubbio che si sta facendo spazio negli ultimi anni è la effettiva “tenuta” – alla prova della verifica fiscale – dell’articolo 148 del TUIR (e la analoga disposizione contenuta nella normativa IVA), che riconosca la decommercializzazione dei servizi resi a soci e tesserati, anche a pagamento, ma in conformità alle finalità istituzionali. Come sappiamo, questo vantaggio è attribuito agli enti associativi a condizione che garantiscano, nei propri documenti costitutivi, la democraticità della struttura (tutelata da precise clausole di salvaguardia) e che poi, nel concreto, rispettino i dettami statutari.
La giurisprudenza tributaria degli ultimi anni si è occupata sempre più di frequente di questa fattispecie, in conseguenza anche dei numerosi accertamenti fiscali che hanno riguardato le associazioni, con livelli di indagine sempre più approfonditi.
Un caso recente è ad esempio quello esaminato dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano, sez. I, che nella sentenza n. 7424 del 29 settembre 2016 ha confermato il disconoscimento dell’agevolazione di cui all’articolo 148 del TUIR, operato dall’ufficio dell’Agenzia delle Entrate in occasione di un accertamento fiscale, in quanto, sostanzialmente, era stato rilevato che le enunciazioni contenute nello statuto non trovavano riscontro nella realtà. Così, ad esempio, era stata rimarcata la mancata redazione ed approvazione dell’annuale rendiconto economico e finanziario, la non corretta tenuta del libro dei soci, dal quale era emerso che i componenti del consiglio direttivo non erano in regola con il versamento della quota annuale e parecchie irregolarità nell’iter di formalizzazione del rapporto associativo.
Secondo i Giudici tributari è inevitabile, nel corso della verifica fiscale, cercare il riscontro fattuale delle enunciazioni contenute nello statuto degli enti associativi: l’intento dell’articolo 148 del TUIR è infatti quello di consentire, in fase di controllo, l’acquisizione delle “più ampie informazioni che riguardano l’ente, con lo scopo primario di evitare un uso distorto delle norme agevolative suscettibili, tra le altre cose, di inquinare il libero mercato concorrenziale”. Con una suggestiva immagine, poi, nella sentenza viene osservato che “dalla bilancia della giustizia, la pesantezza del piatto delle formalità delle leggi fiscali da applicare da parte degli enti stessi è controbilanciata dal piatto delle agevolazioni, che sono sostanziose e rilevanti, da godere”. Quindi, le associazioni che effettivamente sono al servizio dei propri soci dovrebbero sopportare di buon grado un po’ di burocrazia, se questa consente di confermare i benefici fiscali.
Non bisogna poi trascurare che alla forma deve comunque conseguire anche la sostanza delle cose, così che sono da guardare con diffidenza quei sodalizi costituiti al solo scopo di “sfruttare” le agevolazioni fiscali riconosciute dalla norma senza minimamente approfondire e sviluppare gli scopi statutari. La prova dei fatti – con le continue verifiche fiscali che, nove volte su dieci, si risolvono a favore dell’Agenzia delle Entrate – sta dimostrando che questa impostazione regge sempre meno e che è tempo di valutare opzioni alternative.
Come detto, poi, la legge delega di riforma del Terzo settore non si occupa di queste organizzazioni che rappresentano un “sistema chiuso” in quanto caratterizzate da finalità precipuamente mutualistiche e che indirizzano la propria attività essenzialmente a beneficio dei soci. L’intento del legislatore espresso nella L. 106/2016 è invece sostanzialmente quello di riformare il sistema solidaristico rappresentato dagli enti del Terzo settore che, in un momento di crisi economica globale e di tramonto della sussidiarietà statale, hanno il problema di reperire le risorse necessarie a portare avanti la propria attività di “interesse generale”.
Per questo, alle associazioni che rivolgono la propria attività nei confronti dei soci non resta che riflettere in maniera approfondita sul presente e sul futuro e di valutare se la forma giuridica scelta sia poi nei fatti quella che effettivamente continua ancora a rappresentarle al meglio.
Il tema è che il vincolo associativo sia e diventi un fine e non rimanga, come spesso accade ora, solo un mezzo per arrivare all’obiettivo della partecipazione al corso.
Per approfondire questioni attinenti all’articolo vi raccomandiamo il seguente corso: