Per il carburante agricolo obbligo di comodato in forma scritta
di Luigi ScappiniIl settore agricolo, come noto, fruisce di un indubbio sistema impositivo di favore rispetto all’imprenditore commerciale a cui si affiancano ulteriori norme agevolative, frutto tutte di una concezione dell’agricoltura quale settore che necessita di un sostegno in ragione, sia della minor redditività rispetto agli altri, sia della particolarità consistente nel soggiacere a fattori esogeni quali la variabile metereologica su cui l’imprenditore non può incidere.
In tale contesto si innestano anche le previsioni contenute nel D.M. 454/2001, disciplinante l’applicazione delle accise sui carburanti con aliquote ridotte in riferimento alla benzina e agli oli da gas utilizzati per lo svolgimento delle attività indicate nel punto 5 della Tabella A, con l’impiego delle macchine adibite a lavori agricoli.
- imprenditori agricoli iscritti nel Registro imprese e nell’anagrafe delle aziende agricole;
- cooperative, iscritte nel Registro imprese, costituite tra imprenditori agricoli e aventi lo scopo di svolgere in comune le attività agricole;
- aziende agricole delle istituzioni pubbliche;
- consorzi di bonifica e di irrigazione;
- imprese agromeccaniche iscritte nel Registro imprese.
Per quanto riguarda i primi 3 soggetti, la norma specifica che le attività che possono fruire dell’agevolazione sono esclusivamente quelle contemplate dall’attuale articolo 32, Tuir e quindi i lavori agricoli, orticoli, di allevamento, la silvicoltura e piscicoltura e la florovivaistica.
Le macchine per le quali deve essere destinato il gasolio agricolo sono quelle previste dall’articolo 57 del codice della strada, gli impianti e le attrezzature destinate a essere impiegate nelle attività agricole e forestali, le macchine per la prima trasformazione dei prodotti agricoli e gli impianti di riscaldamento delle serre e dei locali adibiti ad attività di produzione.
La norma esclude espressamente i ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine operatrici e precisa come parimenti esclusi sono i consumi di prodotti petroliferi per l’autoproduzione di energia elettrica destinata agli usi delle aziende agricole.
Inoltre, per quanto attiene le macchine agricole, il gasolio agevolato compete solamente a condizione che le macchine agricole abbiano una potenza del motore non superiore a 40 CV e non siano adibite a lavori per conto terzi (sono escluse da tale limitazione le mietitrebbie).
L’agevolazione, per espressa previsione normativa, compete per le lavorazioni effettuate, sia su terreni di proprietà, sia su terreni condotti in affitto, nel qual caso, l’articolo 2, comma 9, D.M. 454/2001 prevede l’obbligo di allegazione, in sede di domanda, della documentazione comprovante la conduzione.
Con la circolare 2/D/1095 del 19 marzo 2003, l’Agenzia delle Dogane ha, inoltre, esteso l’agevolazione alle lavorazioni su terreni condotti in comodato.
In particolare, con tale documento di prassi, l’Agenzia delle Dogane, estendendo la fruizione delle accise ridotte anche per le attività svolte su terreni condotti a titolo di comodato, aveva avuto modo di precisare come in tal caso i soggetti devono allegare alla richiesta annuale copia della documentazione comprovante la conduzione a titolo di comodato o una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal comodante, dal comodatario o congiuntamente. La documentazione deve “contenere la specifica indicazione della durata del contratto di comodato nonché degli estremi della registrazione del contratto medesimo, ove questo sia stato stipulato in forma scritta e quindi assoggettato al relativo obbligo tributario”.
Tale impostazione è posta a tutela dell’interesse fiscale a fronte di un utilizzo distorto e irregolare dell’aliquota ridotta, ragion per cui si rende necessario, in sede di concessione del trattamento di favore, essere a conoscenza, sia del soggetto avente il titolo, sia dell’effettivo possesso e utilizzo del terreno nel periodo oggetto di consumo dei carburanti per i quali si richiede il rimborso.E proprio quest’ultima affermazione, che lasciva spazio anche a una redazione in forma non scritta, ha portato l’Agenzia delle Dogane, con la recente Nota n. 104162/RU del 15 settembre 2017 a tornare sul tema precisando come, ai fini dell’agevolazione relativa al carburante, il contratto di comodato deve essere redatto in forma scritta ed essere sottoposto a registrazione.