Carburanti: invio corrispettivi con periodicità mensile
di Raffaele PellinoVia libera alle regole per la comunicazione dei corrispettivi giornalieri da cessione di benzina e gasolio. Con il Provvedimento n. 106701 del 28.05.2018, l’Agenzia delle Entrate, d’intesa con l’Agenzia delle Dogane – dando attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1 bis, D.Lgs. 127/2015 – ha definito le regole tecniche da seguire ai fini della memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri relativi alle cessioni di benzina e gasolio da parte dei distributori ad “elevata automazione”.
Tale provvedimento si inserisce nel solco di una serie di interventi finalizzati a fronteggiare fenomeni fraudolenti nel settore dei carburanti, tra i quali possiamo richiamare anche l’obbligo della fatturazione elettronica.
Oggetto di memorizzazione e comunicazione sono, dunque, i corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina e gasolio “destinati a essere utilizzati come carburanti per motori”; di converso, sono esclusi dall’invio i dati connessi alle cessioni/prestazioni “diverse” da benzina e gasolio. Sul punto, appare utile ricordare quanto indicato dai funzionari delle Entrate in occasione del Forum svoltosi lo scorso 24 gennaio: qualora una società effettui, oltre alla cessione di carburante, anche servizi di lavaggio auto senza l’utilizzo di un distributore automatico, sarà tenuta a memorizzare e trasmettere i dati dei corrispettivi limitatamente alle cessioni di carburante.
Ciò detto, si rammenta che – analogamente all’obbligo di emissione della fattura elettronica – i nuovi adempimenti saranno obbligatori dal prossimo 1° luglio, “limitatamente” ad alcuni operatori. L’ambito oggettivo di applicazione della disposizione, infatti, non riguarda la generalità degli esercenti, ma è circoscritto solo ai gestori di impianti di distribuzione stradale di benzina e gasolio ad “elevata automazione”, in cui il rifornimento avviene esclusivamente in modalità self service prepagato.
Gli impianti interessati sono, dunque, quelli provvisti di:
- sistemi automatizzati “di telerilevazione dei dati di impianto”;
- terminali che consentono il pagamento tramite accettatore di banconote e moneta elettronica (bancomat, carte di credito, prepagate, etc.);
- sistemi informatici per la gestione “in remoto” dei dati di carico e scarico delle quantità di carburante.
Tuttavia, con successivi provvedimenti, saranno gradualmente individuate le “altre categorie” di operatori tenuti all’obbligo comunicativo, fermo restando che il termine “ultimo” per l’avvio dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica delle informazioni è fissato al 1° gennaio 2020.
Quanto alla periodicità degli invii, nel provvedimento viene precisato che la trasmissione delle informazioni è effettuata con cadenza “mensile” entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di riferimento. A tal fine, i soggetti obbligati ovvero i loro delegati, utilizzano i servizi digitali messi a disposizione dall’Agenzia delle Dogane, ossia i servizi del Portale Unico Dogane (PUD).
In particolare, in un’ottica once only, la trasmissione dei dati avviene attraverso un tracciato unico contenente le informazioni necessarie sia per l’acquisizione dei corrispettivi delle cessioni di carburanti verso i consumatori finali, sia per la successiva digitalizzazione del registro di carico/scarico. Sarà poi l’Agenzia Dogane a “riversare” all’Agenzia delle Entrate i dati di sua competenza.
Va, inoltre, rilevato che l’accreditamento ai servizi digitali, ai fini della trasmissione dei dati avviene mediante i sistemi nazionali di identità digitale, ossia utilizzando le credenziali SPID.
Entro il prossimo 31 agosto 2018, quindi, i gestori di distributori ad “elevata automazione” dovranno trasmettere all’Agenzia delle Dogane il primo invio di dati relativi al mese di luglio.
Da ultimo, tenuto conto di quanto riportato nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento, si rileva che occorre comunicare:
- oltre ai dati identificativi del soggetto obbligato alla trasmissione dei corrispettivi (gestore), anche quelli riferiti all’impianto di distribuzione ed al marchio (cd. “bandiera”);
- un eventuale periodo di “inattività” dell’impianto, unitamente alla relativa “motivazione” (ferie; manutenzione; eventi straordinari; qualsiasi altro motivo). Nello specifico, occorre comunicare data e ora iniziali del periodo in cui, causa interruzione dell’attività, non saranno comunicati i dati relativi alle attività dell’operatore (corrispettivi, registro e prezzi);
- i dati dei corrispettivi giornalieri al netto dell’Iva, esclusi i corrispettivi derivanti dalle fatture emesse. Tali dati sono riferiti a tutte le operazioni effettuate dalle 00:00:00 alle 23:59:59 di ciascuna giornata;
- il prezzo dei carburanti;
- i dati relativi al registro di carico e scarico. In tale registro, occorre riportare: a) l’identificativo della combinazione di prodotti che compongono la giacenza; b) la tipologia di carico o scarico; c) il numero d’ordine della registrazione nel registro dell’operatore; d) il codice identificativo del carburane ceduto; d) il documento giustificativo dell’operazione (registro di carico) ovvero il numero identificativo del contatore (registro di scarico); e) la quota caricata o scaricata.