10 Luglio 2018

Card petrolifere: già operativa la fattura elettronica

di Fabio Garrini
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Con la pubblicazione della circolare 17 del 6 luglio 2018 Assonime interviene a commento della disciplina sulla fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, il cui obbligo, che doveva entrare in vigore lo scorso 1° luglio, è stato prorogato ad opera del D.L. 79/2018 al 1° gennaio 2019 (quando la fatturazione elettronica diverrà un obbligo per tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva).

In realtà, tale proroga non è generalizzata: tra le fattispecie per cui la fatturazione elettronica è già operativa dallo scorso 1° luglio Assonime considera anche i rifornimenti effettuati in base alla procedura del netting.

Pertanto, i contribuenti che hanno scelto tale soluzione per evitare la ricezione di una fattura elettronica per ciascun rifornimento, oggi si trovano a dover gestire già da subito la ricezione in forma digitale dei documenti certificativi di spesa.

Il netting

La procedura del netting consiste nella stipula di un contratto di somministrazione di prodotti petroliferi fra il gestore e la propria compagnia petrolifera; tale somministrazione è effettuata dal gestore direttamente all’utente che utilizza, per il pagamento, apposite carte aziendali.

Tale ipotesi permette di derogare alla disciplina della scheda carburante (sul punto constano diversi documenti, in particolare la risoluzione 571647/1989, la risoluzione 570767/1989 e la risoluzione 106/E/1996), quindi risulta inapplicabile anche il divieto di fatturazione imposto dal D.P.R. 444/1997 per i rifornimenti effettuati presso i gestori degli impianti stradali di carburante da autotrazione (che appunto devono ordinariamente essere certificati tramite scheda carburante).

Come chiarito dalla circolare 205/E/1998, nell’ambito della richiamata fattispecie l’attività di rifornimento di carburante si deve scindere in due operazioni distinte:

  • un primo rapporto, tra gestore dell’impianto e società petrolifera, nel quale il primo emette nei confronti di quest’ultima regolare fattura per le somministrazioni effettuate a favore della società beneficiaria delle forniture di carburante (ossia il contribuente che si rifornisce);
  • un secondo rapporto nel quale la società petrolifera, a sua volta, emette fattura nei confronti della società che fruisce della somministrazione in base al flusso di informazioni automatizzate di tutti i prelievi effettuati con l’utilizzo delle carte magnetiche.

L’articolo 1, comma 917, L. 205/2017 ha imposto l’obbligo di utilizzo della fattura elettronica dal 1° luglio scorso per fatture riguardanti “cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori”; il D.L. 79/2018 ha aggiunto a tale previsione “, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019”.

Come ricordato dalla circolare 42/E/2012, il netting esula dalla disciplina del D.P.R. 444/1997 riguardante la scheda carburante in quanto il rapporto che si instaura per effetto di tale contratto è riconducibile al contratto di somministrazione di beni di cui all’articolo 1559 cod. civ., e quindi non è assimilabile alle cessioni di beni.

Pertanto, conclude Assonime, tanto nel rapporto tra il gestore dell’impianto di distribuzione e la società petrolifera, quanto nel rapporto tra la società petrolifera ed il soggetto che ha aderito a tale sistema di acquisto di carburante, la fattura deve essere emessa in formato elettronico sin dallo scorso 1° luglio.

A ben vedere, se il netting non è qualificabile come cessione, occorrerebbe anche concludere che non opera la proroga in quanto non opera neppure l’obbligo di fatturazione elettronica del 1° luglio, posto che il citato comma 917 fa riferimento alle “cessioni” di carburante.

Ciò posto, è probabile che gli operatori dovranno sottostare alle procedure che decideranno di imporre le compagnie petrolifere, che sembrano indirizzare verso un utilizzo immeditato della fatturazione elettronica per la procedura del netting, visto che hanno già proceduto a chiedere codice destinatario e pec ai propri clienti.

Utilizzo di strumenti tracciati

Si ricorda peraltro che l’articolo 1, commi 922 e 923, L. 205/2017 ha imposto la necessità di utilizzare strumenti tracciati per i pagamenti dei rifornimenti, pena la perdita del diritto alla deduzione del costo e alla detrazione dell’Iva legati ai rifornimenti stessi; tale obbligo, va notato, non viene prorogato dal D.L. 79/2018, quindi è entrato in vigore lo scorso 1° luglio.

Sul punto si segnala che, mentre la norma fa riferimento alle sole carte di credito, debito e prepagate, con Provvedimento n. 73203 del 04.04.2018 viene consentito l’utilizzo anche di altri strumenti tracciati: assegni (bancari, postali e circolari), vaglia cambiari e postali, nonché mezzi di pagamento elettronici (quali addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, ovvero altri strumenti di pagamento elettronico che consentano anche l’addebito in conto corrente).

Sul punto la circolare AdE 8/E/2018 ha ammesso che i costi sostenuti tramite il sistema del netting sono da considerarsi fiscalmente validi solo qualora i rapporti tra gestore dell’impianto di distribuzione e società petrolifera, nonché tra quest’ultima e l’utente, siano regolati con gli strumenti di pagamento indicati nel provvedimento del 4 aprile scorso.

Precisazione oltremodo opportuna posto che le fatture emesse in base a tale procedura sono normalmente regolate tramite addebito in conto corrente.

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