Cartella di pagamento legittima anche se non preceduta da avviso bonario
di Euroconference Centro Studi TributariLa cartella di pagamento emessa a seguito del controllo automatizzato è legittima anche se non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità, se la pretesa deriva da somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente e non versate.
È questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 18893, depositata ieri, 5 luglio.
Il caso riguarda un professionista raggiunto da una cartella di pagamento, emessa all’esito del controllo automatizzato ex articolo 36 bis D.P.R. 600/1973 e 54-bis D.P.R. 633/1972 per omesso versamento dell’Irpef, dell’Irap e dell’Iva.
Il contribuente proponeva ricorso, ritenendo la cartella illegittima per non essere stata preceduta dall’avviso bonario.
Rilevava, infatti, che l’avviso bonario deve essere sempre emesso dall’Agenzia delle entrate, e consente al contribuente di usufruire di una sanzione ridotta rispetto a quella applicata con la cartella di pagamento: l’inosservanza delle procedure, quindi, ad avviso del contribuente, pregiudicava i suoi diritti.
La Corte di Cassazione, tuttavia, non ha accolto il ricorso.
Ha infatti rilevato che l’Amministrazione finanziaria, con le procedure di controllo automatizzato, si limita ad effettuare controlli sui dati forniti dallo stesso contribuente: il contribuente, dunque, si trovava già nella condizione di conoscere i presupposti della pretesa fiscale.
Viene infatti ricordato, con la sentenza in esame, che “è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal comma 3 dell’articolo 36-bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa deriva dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente, ovvero da una divergenza tra somme dichiarate e quelle effettivamente versate”
Irrilevante, poi, è stata ritenuta la circostanza che il contribuente, a seguito della notifica della cartella di pagamento non preceduta dall’avviso bonario, non avesse potuto beneficiare della riduzione delle sanzioni.
È stato infatti chiarito che la riduzione della sanzione prevista per il pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione “vale anche nel caso in cui nella stessa cartella non sia contenuta alcuna comunicazione della possibilità della riduzione delle sanzioni dovute ex articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 462 del 1997. La mera irregolarità di cui innanzi non preclude difatti il pagamento del dovuto a seguito della notificazione della cartella di pagamento, con conseguente operatività della riduzione della sanzione (Cass. Sez. 5, 06.07.2016, n. 13759; Cass., sez. 5, 31.01.2019, n. 2870)”.