25 Ottobre 2019

Cartella esattoriale e termini di prescrizione

di Luigi Ferrajoli
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La scheda di FISCOPRATICO

La prescrizione delle cartelle esattoriali è un tema molto discusso e controverso; su tale argomento è stata investita anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, al fine di fare chiarezza sul punto.

Nello specifico, la Corte a Sezioni Unite, con la sentenza n. 23397/2016, ha precisato che “il diritto alla riscossione delle sanzioni tributarie amministrative pecuniarie previste per la violazione di norme tributarie, derivante da sentenza passata in giudicato si prescrive entro il termine di dieci anni, per diretta applicazione dell’articolo 2953 cod. civ. che disciplina specificatamente ed in via generale la cosiddetta actio judicati, mentre, se la definitività della sanzione non deriva da un provvedimento giurisprudenziale irrevocabile, vale il termine di prescrizione di cinque anni, previsto dal D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, articolo 20, atteso che il termine di prescrizione entro il quale deve essere fatta valere l’obbligazione tributaria principale e quella accessoria relativa alle sanzioni non può che essere di tipo unitario”.

Sennonchè la Corte di Cassazione, Sezione Sesta, con l’ordinanza n. 24106 del 27.09.2019 ha ricondotto il termine di prescrizione delle cartelle esattoriali a dieci anni, andando contro all’orientamento delle Sezioni Unite.

Nel caso di specie, la Corte di appello adita aveva dichiarato prescritto il credito per contributi previdenziali relativo ad una cartella di pagamento emessa da Equitalia Servizi Riscossione Spa nei confronti del contribuente, in quanto aveva ritenuto applicabile il termine quinquennale di prescrizione.

Avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, subentrata a Equitalia Servizi-Riscossione proponeva ricorso avanti la Suprema Corte eccependo, come unico motivo, la violazione dell’articolo 2946 cod. civ.. che recita “salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni”, avendo la Corte di appello errato nel non applicare il termine di dieci anni di prescrizione nel caso di cartella esattoriale divenuta definitiva, non essendo stata impugnata.

L’Ente proseguiva specificando che la prescrizione decennale non fosse derivante dall’applicazione dell’articolo 2953 cod. civ., in quanto pacificamente la cartella non opposta non poteva essere paragonata ad una sentenza passata in giudicato, ma invece da specifiche disposizioni in materia tributaria quali gli articoli 19 e 20 D.Lgs. 112/1999, in materia di azione di riscossione nelle ipotesi di avvenuto “discarico” dei ruoli.

Infatti l’articolo 20 del citato decreto prevedrebbe un termine decennale per il riaffidamento all’Agente della riscossione, da parte dell’ente creditore, dell’attività di recupero del credito.

La Corte di Cassazione, sulla base della precedente sentenza n. 23397/2016 delle Sezioni Unite, ha considerato tale eccezione infondata, pur confermando la prescrizione decennale in ordine alle cartelle esattoriali.

In particolare la Corte ha rilevato che “deve essere escluso che, per la soluzione della recente questione, si possa fare riferimento alla disposizione di cui all’articolo 20, comma 6, D. Lgs. 112/1999, in quanto tale norma non ha alcuna attinenza ai rapporti tra contribuente ed Ente impositore. L’articolo 20, comma 6, è stato previsto come “una norma generale di salvaguardia per l’ente creditore”, stabilendosi che qualora tale ente, nell’esercizio della propria attività istituzionale individui – successivamente al discarico – l’esistenza di significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili agli stessi debitori, può “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”, sulla base di valutazioni di economicità e sulle esigenze operative, riaffidare in riscossione le somme, comunicando all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da intraprendere”.

Secondo i Giudici di legittimità, il riferimento alla prescrizione decennale previsto nell’articolo 20, comma 6, D.Lgs. 112/1999 risulta essere effettuato in ambito sostanziale e senza alcun possibile riferimento all’articolo 2953 cod. civ., visto che pacificamente viene richiamato con riguardo alla attività amministrativa di riscossione – per la quale in ambito fiscale vale come regola generale il termine ordinario della prescrizione – nell’ambito di una procedura (di discarico per inesigibilità) del pari di natura pacificamente amministrativa”. Tale norma ha carattere meramente amministrativo e trova applicazione esclusivamente alla riscossione fiscale.

Sennonché la Corte, ritenendo inammissibile il ricorso, ha previsto, riprendendo un precedente principio (Cass. civ. 13418/2016) con cui si sostiene l’equiparabilità della cartella di pagamento alla sentenza passata in giudicato, l’applicabilità della prescrizione decennale alla cartella di pagamento.

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