Cartella non notificata? Si impugna l’estratto di ruolo
di Luigi FerrajoliLe Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19704/15 hanno risolto un contrasto giurisprudenziale affermando che è ammissibile l’impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non sia stata validamente notificata e della quale il contribuente sia venuto a conoscenza attraverso l’estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario, senza che a ciò sia di ostacolo il disposto dell’art.19, co.3, D.Lgs. n.546/92, posto che una lettura costituzionalmente orientata di tale norma impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza.
Le Sezioni Unite partono dalla distinzione fra ruolo, cartella di pagamento ed estratto di ruolo, precisando come il ruolo, definito negli artt.10, lett. b) e 11 D.P.R. n.602/73, costituisca l’elenco dei debitori e delle somme da essi dovute formato dall’Ufficio ai fini della riscossione a mezzo del concessionario, e rappresenti, quindi, un provvedimento amministrativo che si perfeziona con la sottoscrizione e la consegna all’agente della riscossione che ne riproduce il contenuto nella cartella di pagamento e provvede alla notificazione al destinatario. Ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso l’art.21 del D.Lgs. n.546/92 dispone che “la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo”. Ruolo e cartella di pagamento devono essere tenuti distinti dall’estratto di ruolo che è solo un “mero elaborato informatico formato dall’esattore” non impugnabile autonomamente davanti al giudice tributario e non equipollente né alla cartella di pagamento né al ruolo.




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