20 Settembre 2018

Cartella nulla in caso di mancata allegazione dell’atto richiamato

di Angelo Ginex
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In tema di riscossione, va dichiarata la nullità per difetto di motivazione della cartella di pagamento che faccia rinvio ad un altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, allorché tale atto non sia stato previamente allegato e comunicato al contribuente. È questo il principio di diritto sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 18224 dell’11.07.2018, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità.

La vicenda in esame trae origine dalla impugnazione di una cartella di pagamento per Irpef emessa sulla base di un controllo formale ex articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, che veniva annullata dalla Commissione tributaria provinciale adita.

L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Puglia, la quale, confermando la pronuncia dei giudici di prime cure, statuiva che la mancata allegazione della comunicazione di irregolarità indicata in cartella, non comunicata previamente al contribuente, inficiava la validità della motivazione della stessa.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate presentava ricorso per cassazione, eccependo, tra gli altri motivi, la violazione dell’articolo 36-ter D.P.R. 600/1973, in combinato disposto con l’articolo 7 L. 212/2000 e l’articolo 25 D.P.R. 602/1973, sulla base della considerazione per la quale la precedente regolare notifica, fatta al contribuente, di altra comunicazione di irregolarità, anche se diversa da quella indicata in cartella e mai posta a conoscenza della parte, non avrebbe inficiato la motivazione dell’atto impugnato.

Ebbene, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la predetta contestazione, condividendo l’assunto dei giudici di merito secondo cui la cartella di pagamento impugnata risultava viziata dal difetto di motivazione, poiché, nell’indicare le ragioni della pretesa attraverso il richiamo ad una comunicazione di irregolarità, aveva fatto rinvio ad un atto non allegato e non comunicato previamente al contribuente.

In particolare, i giudici di piazza Cavour hanno osservato come, nell’enunciare il suddetto principio, la Commissione tributaria regionale della Puglia si sia pienamente uniformata al granitico insegnamento della Corte di Cassazione, la quale aveva già chiarito che: “Il difetto di motivazione della cartella esattoriale, che faccia rinvio ad altro atto costituente il presupposto dell’imposizione senza indicarne i relativi estremi in modo esatto, non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente, il quale abbia però dimostrato di avere piena conoscenza dei presupposti dell’imposizione, per averli puntualmente contestati, ricorrendo invece un’effettiva limitazione del diritto di difesa qualora il contribuente non sia stato posto in grado di conoscere le ragioni dell’intimazione di pagamento ricevuta e alleghi il pregiudizio patito effettivamente (cfr., Cassazione, ordinanza n. 9778 del 18.04.2017).

Con particolare riferimento, invece, alla circostanza per la quale la motivazione dell’atto impugnato non risulterebbe inficiata per la precedente regolare notifica di altra comunicazione di irregolarità, il Supremo Consesso ha osservato come tale prospettiva non sia affatto convincente, se solo si consideri che, per stessa ammissione dell’Amministrazione finanziaria, in esito alla comunicazione ritualmente inviata, il contribuente aveva allegato documenti che avevano indotto l’Ufficio a ridurre l’originaria pretesa ipotizzata.

Dunque, tanto è sufficiente – hanno concluso i giudici di legittimità – per ritenere che la mancata indicazione in cartella della seconda comunicazione di irregolarità abbia realmente inciso sul diritto di difesa costituzionalmente sancito all’articolo 24, contenendo la stessa le ragioni poste a fondamento della cartella, non esternate nell’atto.

Sulla base di tali argomentazioni, in conclusione, la Suprema Corte ha rigettato il prospettato motivo di impugnazione, rinviando tuttavia ad altra sezione della competente Commissione tributaria regionale per aver accolto un diverso motivo di ricorso.

La nuova riscossione nel processo tributario