25 Gennaio 2016

Cartella priva di ragioni giuridiche: sempre opportuna l’impugnabilità

di Chiara RizzatoSandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Il contribuente, dopo aver ricevuto una cartella di pagamento, può trovarsi nella situazione in cui non riesca a comprendere appieno che cosa in realtà gli venga contestato. La ricerca della motivazione addotta nella cartella di pagamento, soprattutto quando la stessa si protrae a causa della difficile ricostruzione, è sicuramente dannosa in relazione all’arco temporale eventualmente da considerarsi per l’impugnabilità dell’atto. La cartella in difetto di motivazione è stata ritenuta illegittima da alcune sentenze. In considerazione di ciò, il presente intervento è volto ad individuare quale sia l’ambito circoscritto dalla motivazione, cosicché venga individuata subito una cartella alla quale manchi tale elemento e di conseguenza il ragionamento in ordine all’impugnabilità risulti il più immediato possibile. 

L’art. 6 del Decreto Interministeriale 321/1999 stabilisce che il contenuto minimo della cartella di pagamento è costituito dagli elementi che, ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, devono essere elencati nel ruolo. In particolare il comma 2 dell’articolo 1, dispone che nel caso in cui l’iscrizione a ruolo consegua ad un atto precedentemente notificato, debbano essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica.

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