Cartella senza avviso valida per le imposte ma non per le sanzioni
di Leonardo PietrobonQuando dalla liquidazione automatica emerge una violazione per omesso versamento di imposte, le conclusioni a cui giunge la Corte di Cassazione in ordine all’esigenza o meno della preventiva notifica del c.d avviso bonario, in epoca antecedente alla notifica della cartella di pagamento, sono tutt’altro che univoche. Le recenti sentenze alle quali si fa riferimento sono rispettivamente:
- la sentenza del 10.6.2015 n. 12023 che riprende quanto già affermato dalla stessa Corte di Cassazione il 26.1.2015 con la sentenza 1306, con la quale i supremi giudici affermano l’irrilevanza della preventiva notifica di un avviso bonario per considerare legittima una cartella di pagamento;
- la sentenza del 13.7.2015 n. 14544, con la quale i giudici della Corte di Cassazione hanno affermato che è nulla la cartella di pagamento non preceduta dall’avviso bonario di cui all’art. 1 co. 412 della L. 311/2014, posto che in tal modo è violato il procedimento di liquidazione delle imposte relative ai redditi soggetti a tassazione separata;
- la recentissima sentenza ancora della Corte di Cassazione del 25.9.2015 n. 19052, secondo cui l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione ad 1/3 delle sanzioni, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto.
L’attività di controllo “automatizzato” della dichiarazione da parte dell’Agenzia delle entrate è disciplinata dall’articolo 36-bis del D.P.R. n. 600/73 e, in ambito Iva, dall’articolo 54-bis del D.P.R. n. 633/72, in base ai quali, in estrema sintesi, è stabilito che l’Agenzia delle entrate procede al controllo “automatizzato” delle dichiarazioni presentate dai contribuenti, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo. Se dalla liquidazione automatica risulta un’imposta maggiore rispetto a quella dichiarata, l’Ufficio, prima di iscrivere a ruolo, invia al contribuente una comunicazione “bonaria”, con la possibilità di beneficiare di una sanzione ridotta se il versamento avviene entro 30 giorni.





