9 Settembre 2016

Prima casa e mancato trasferimento per cause di forza maggiore

di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari
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Con la sentenza 6.8.2015, n. 16568, la Corte di Cassazione ha affermato che non si realizza la decadenza dall’agevolazione per l’acquisto della prima casa quando il mancato trasferimento della residenza entro 18 mesi (quale condizione per fruire dell’agevolazione stessa) è dovuto a forza maggiore, fatto che, automaticamente, non può escludersi ove il tutto sia dipeso dal mancato ottenimento di un’autorizzazione alla variante in corso d’opera tempestivamente richiesta. Il compimento dell’attività amministrativa esula dalla sfera volitiva del contribuente, e il giudice del rinvio dovrà verificare la questione alla luce del tempo in cui è stata effettuata la richiesta e del contegno delle parti acquirenti.

Si ricorda che tra gli eventi che determinano la decadenza dall’agevolazione prima casa (disciplina contenuta nella nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte I, allegata al DPR 131/1986) vi è l’ipotesi del mancato trasferimento della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto. Segnalando che non è richiesto il trasferimento della residenza nell’immobile acquistato, bensì nel Comune in cui è situato il bene, il contribuente potrebbe già soddisfare il precetto al momento del rogito (si pensi tipicamente al contribuente che risiede presso i genitori e che acquista la sua prima casa nello stesso Comune) ovvero dichiarare in tale sede l’impegno al trasferimento entro 18 mesi.

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