5 Febbraio 2015

Cash accounting: comportamento concludente per permanere nel regime

di Luca Caramaschi
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Il regime che prevede la liquidazione dell’Iva secondo la contabilità di cassa, il cosiddetto “cash accounting” richiamato dall’art.167-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, è stato introdotto nel nostro Paese dall’art.32-bis del D.L. n. 83/2012 con decorrenza 01.12.2012, in sostituzione del precedente regime di Iva per cassa previsto dall’art. 7 del D.L. n. 185/2008.

Tale disciplina è stata completata con il Decreto di attuazione del MEF datato 11.10.2012 e dal Provvedimento direttoriale n. 165764/2012 del 21.11.2012 con il quale vengono disciplinate le modalità di esercizio dell’opzione per applicare tale regime nonché le modalità di revoca del medesimo. E’ poi successivamente intervenuta l’Agenzia delle entrate con la C.M. n. 44/E del 26.11.2012 per fornire i primi chiarimenti applicativi.

Il cash accounting è riservato a tutti i soggetti titolari di partita Iva (sia imprese che professionisti) che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro.

L’applicazione di tale regime ha la particolarità di produrre effetti unicamente in capo al soggetto che opta per il medesimo in quanto implica che:

  • l’Iva relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate diviene esigibile all’atto dell’incasso dei relativi corrispettivi ovvero, al più, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione in caso di mancato incasso (fa tuttavia eccezione al termine annuale il caso del cessionario o committente assoggettato a procedure concorsuali avviate anteriormente al decorso dell’anno, nel qual caso il cedente/prestatore che applica il regime in commento potrà anche attendere l’eventuale incasso oltre l’anno per rendersi debitore dell’imposta);
  • il diritto alla detrazione dell’Iva assolta sugli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei relativi corrispettivi e, comunque, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione in caso di mancato pagamento.

Nessun coinvolgimento quindi si verifica per i soggetti terzi che entrano in contatto con il soggetto che ha optato per il cash accounting, a meno che anch’essi abbiamo optato per l’applicazione di tale regime.

 

Le caratteristiche principali del regime dell’Iva per cassa

L’adesione al regime vincola il soggetto passivo all’applicazione dell’Iva per cassa per almeno per un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei 2 milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione immediata già in corso d’anno. Le fatture emesse devono recare l’annotazione che si tratta di operazione con “Iva per cassa ai sensi dell’art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012”.

Non rientrano nel regime, a seguito di esclusione oggettiva prevista dall’art. 32-bis, le seguenti operazioni attive:

  • le operazioni effettuate nei confronti di privati o soggetti assimilati in quanto non titolari di partita Iva;
  • le operazioni effettuate da soggetti che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell’Iva (editoria, agricoltura, margine, agenzie viaggi, agriturismi, ecc.);
  • le operazioni che già beneficiano del meccanismo dell’esigibilità differita ai sensi del comma 5 dell’art. 6 del D.P.R. n. 633/1972;
  • le operazioni effettate in regime di reverse charge;
  • le cessioni intracomunitarie nonché le esportazioni, le operazioni assimilate alle esportazioni ed i servizi internazionali.

In proposito l’Agenzia delle entrate ha precisato che ai fini della verifica del limite del volume d’affari (2 milioni di euro) vanno comunque considerate sia le operazioni assoggettate che quelle escluse dal nuovo regime.

Sul lato passivo, le operazioni escluse dal meccanismo del cash accunting sono le seguenti:

  • gli acquisti di beni e servizi per i quali trova applicazione il reverse charge;
  • gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le importazioni e le estrazioni di beni da depositi Iva.

L’Agenzia delle entrate, con la citata C.M. n. 44/E/2012, ha chiarito che l’adozione del sistema Iva per cassa comporta il differimento della detrazione dell’Iva relativamente a tutti gli acquisti, anche in presenza di operazioni attive che non possono fruire della sospensione. Non va pertanto attuato alcun meccanismo (simile al pro-rata) che preveda una detrazione sugli acquisti nella stessa percentuale in cui avviene l’esigibilità sulle vendite.

Il soggetto passivo Iva che si vede recapitare da un proprio fornitore una fattura con indicazione “Iva per cassa ai sensi dell’art.32-bis del D.L. n.83 del 22 giugno 2012”, qualora non abbia anch’esso optato per tale regime, procederà alla ordinaria detrazione dell’imposta sul valore aggiunto assolta sulla fattura di acquisto ricevuta, trattandosi il regime dell’Iva per cassa di un regime soggettivo e non riferibile alla singola operazione effettuata.

 

Le condizioni per l’accesso al regime e la revoca al termine del triennio

L’opzione per il regime del cash accounting vincola il contribuente per almeno un triennio e resta valida per ciascun anno successivo, salva la possibilità di revoca.

Con riferimento al primo “anno” di applicazione, l’Agenzia delle entrate ha precisato che chi ha esercitato l’opzione a partire dal 01.12.2012 deve considerare il 2012 come primo anno di applicazione del regime. Il medesimo criterio va applicato nell’anno di inizio attività nel quale si applica il regime. Pertanto, per coloro che hanno fin da subito applicato tale regime, alla data del 31.12.2014 risulta concluso il primo triennio (vincolante) di applicazione del nuovo meccanismo.

Per tali soggetti, quindi, si è presentata dal 01.01.2015 la necessità di valutare se continuare per un altro anno con l’adozione del predetto meccanismo del cash occunting (che le molteplici complicazioni che, sotto il profilo contabile ed amministrativo, lo stesso ha presentato) oppure decidere se revocare il medesimo tenendo conto che la revoca andrà, secondo le regole del “comportamento concludente”, comunicata a posteriori nel quadro VO del modello di dichiarazione annuale IVA2016 per l’anno 2015.

Proprio perché la revoca va comunicata successivamente, assume certamente rilevanza il comportamento adottato dal contribuente fin dal 01.01.2015, non tanto con riferimento alla presenza o meno della specifica dicitura da evidenziare in fattura, che l’Agenzia ritiene “superabile” da altri riscontri del comportamento del contribuente, ma in particolare all’atto della prima liquidazione periodica: in essa il contribuente dovrà decidere se applicare il criterio secondo la contabilità di cassa oppure tornare alle ordinarie regole che ancorano l’esigibilità/detrazione al momento di effettuazione delle operazioni (in tale ultimo caso dovrà far concorrere a tale liquidazione tutta l’Iva la cui esigibilità è stata precedentemente congelata in attesa degli incassi e dei pagamenti delle relative fatture).

Nel caso invece di nuova adesione al regime del cash accounting con decorrenza 01.01.2015, posto che il contribuente dovrà dare seguito a tale decisione assumendo i relativi comportamenti concludenti (dicitura in fattura, non dirimente, e liquidazione periodica secondo la contabilità di cassa), lo stesso dovrà poi successivamente confermare tale scelta nel quadro VO della dichiarazione IVA2016 per l’anno 2015, restando vincolato all’applicazione di tale regime per il triennio 2015-2016-2017 (ferma l’ipotesi di immediata decadenza nel caso di superamento del limite di volume d’affari).