7 Ottobre 2016

La Cassazione ribadisce i limiti del sequestro per equivalente

di Luigi Ferrajoli
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Con la recente sentenza n. 30995 del 20 luglio 2016 la Corte di Cassazione è tornata ad esprimersi in tema di sequestro per equivalente, focalizzando l’attenzione sull’onere probatorio relativo alla dimostrazione dell’impossibilità di procedere al sequestro del profitto diretto del reato.

Nella fattispecie oggetto della pronuncia in commento, l’amministratore unico di una società, indagato per il reato di omesso versamento dell’Iva di cui all’articolo 10-ter D.Lgs. 74/2000, aveva proposto appello avverso l’ordinanza del Gip di Teramo di rigetto dell’istanza di dissequestro delle quote di comproprietà di due immobili appartenenti al medesimo.

Il Tribunale di Teramo aveva però respinto l’appello ritenendo, nel merito, che tale sequestro per equivalente doveva ritenersi legittimo, per l’oggettiva impossibilità di procedere al sequestro del profitto diretto del reato, rappresentato dal risparmio di spesa e non avendo la difesa dell’indagato dedotto specifici elementi probatori dai quali desumere l’effettiva esistenza in capo alla società di beni o disponibilità finanziarie riconducibili all’eventuale utilizzo di somme non versate all’Erario; inoltre, secondo il Tribunale, la richiesta di rateizzare il debito tributario proposta dalla società sarebbe stata ulteriore indice di mancanza di liquidità della stessa.

L’indagato ha quindi proposto ricorso per Cassazione avverso la decisione del Tribunale, lamentando, tra l’altro, che il sequestro avrebbe dovuto essere eseguito prima sui beni della società, e poi, solo in caso di incapienza, sui beni personali dell’amministratore.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso sulla base di un orientamento già consolidato in materia di sequestro preventivo per equivalente.

In particolare, è stata richiamata la sentenza delle Sezioni Unite secondo cui “Non è consentito il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica per reati tributari da costoro commessi, quando sia possibile il sequestro finalizzato alla confisca di denaro o di altri beni fungibili o di beni direttamente riconducibili al profitto di reato tributario compiuto dagli organi della persona giuridica stessa in capo a costoro o a persona (compresa quella giuridica) non estranea al reato” ( cfr. Cass. SS.UU. sent. n. 10561/2014).

La Corte ha osservato che, nel caso in esame, il sequestro per equivalente si basava sull’impossibilità di procedere al sequestro del profitto diretto del reato, rappresentato dal risparmio di spesa, in quanto la difesa dell’amministratore della società non avrebbe provato l’esistenza, in capo alla medesima, di disponibilità finanziarie o di beni derivanti dall’eventuale utilizzo delle somme non versate all’Erario.

Di conseguenza, ha rilevato correttamente la Corte, l’impossibilità di procedere al sequestro del profitto diretto del reato derivava da un’asserita carenza difensiva, anziché, in ossequio ad una corretta distribuzione degli oneri probatori, all’esito di una valutazione allo stato degli atti in ordine alle risultanze relative al patrimonio dell’ente che aveva tratto vantaggio dalla commissione del reato.

Inoltre, il Tribunale di Teramo non aveva neppure valutato la possibilità che, nel caso in cui il profitto di un reato sia rappresentato da denaro o altre cose fungibili, la confisca delle somme rinvenute nella disponibilità del soggetto (persona fisica o giuridica) che le aveva percepite, anche sotto forma di un risparmio di spesa attraverso l’evasione dei tributi, “avviene, in ragione della sua fungibilità, sempre in forma specifica sul profitto diretto e mai per equivalente; principio di diritto recentemente ribadito anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato” (Cass. SS.UU. sent. n. 31617/2015).

Di conseguenza, secondo la Corte di Cassazione, la pronuncia in esame era meritevole di essere annullata per avere rigettato la richiesta di revoca del decreto di sequestro preventivo per equivalente senza che fosse stata, neppure sommariamente, verificata o risultasse dagli atti l’impossibilità di procedere al sequestro diretto, e senza alcuna motivazione circa l’esistenza ex actis di tale impossibilità.

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