20 Giugno 2015

Cassazione “rigida” sull’accertamento anticipato

di Comitato di redazione
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La fretta e l’agire tardivo dell’Amministrazione finanziaria non possono determinare una compressione indebita del diritto di difesa del contribuente. Questo l’importante principio affermato dalla Cassazione n. 11993 del 10-06-2015 che, in particolare, risolve in modo tranciante due questioni che spesso si pongono all’attenzione dei colleghi chiamati ad assistere i propri clienti oggetto di verifica:

  1. la validità del PVC sottoscritto solo da un verificatore;
  2. la validità del successivo avviso di accertamento emesso prima che sia trascorso il canonico periodo di 60 giorni previsto dall’articolo 12 comma 7 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

La prima questione è liquidata in maniera molto veloce a favore del fisco, anche se appare bizzarra la tesi difensiva delle Entrate, che sostenevano la irrilevanza del fatto, in quanto l’unica copia sottoscritta da uno solo dei verificatori era quella in possesso del contribuente!

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