Cassetto fiscale al restyling
di Matteo Balzanelli
L’Agenzia delle Entrate è di nuovo intervenuta apportando delle modifiche alle funzionalità del cassetto fiscale. Le variazioni, alcune delle quali sono già operanti, riguardano sia i dati consultabili che le caratteristiche di adesione allo stesso.
Attraverso il “cassetto fiscale” il contribuente può conoscere, on-line e in sicurezza, tutta una serie di informazioni che riguardano la propria posizione fiscale; il “Cassetto fiscale delegato” consente, invece, agli intermediari di consultare la posizione fiscale dei propri clienti dai quali abbiano preventivamente ricevuto una specifica delega.
La prima implementazione (operativa già dal 20 febbraio scorso) attiene alla nuova sezione dedicata agli studi di settore. Accedendo al cassetto fiscale del cliente, nel menù di sinistra è presente la voce “studi di settore”, dalla quale potranno essere visualizzate:
- le anomalie emerse in sede di trasmissione della dichiarazione sulla base dei controlli telematici tra Unico 2011 e Gerico 2011. Tra queste, ad esempio, il caso della discordanza tra il reddito di impresa indicato nel quadro RG e quello dichiarato all’interno del quadro F del modello studi;
- gli inviti a presentare il modello degli studi di settore relativo al periodo d’imposta 2010, rivolti ai contribuenti che risultano non averlo inviato validamente;
- le comunicazioni delle anomalie presenti nei dati degli studi di settore, inviate quest’anno ai contribuenti tramite raccomandata o agli intermediari tramite Entratel. E’ il caso, ad esempio, delle comunicazioni ove è stata rilevata una grave incoerenza tra le rimanenze finali e quelle iniziali;
- le risposte, giustificazioni o chiarimenti inviati, a seguito del ricevimento delle comunicazioni di cui al punto precedente, dal contribuente o dall’intermediario tramite l’apposita procedura informatica resa disponibile dall’Agenzia delle Entrate sul proprio sito.
Ciò posto, va ricordato che i contribuenti che, per qualsiasi motivo, non hanno presentato il modello degli studi di settore (anche se obbligati), possono presentare una dichiarazione integrativa anche oltre i termini previsti per il ravvedimento operoso. Così facendo, come affermato anche nella C.M. n. 8/E/2012 al par. 2.2.4, si può evitare l’applicazione delle sanzioni maggiorate previste dal comma 28, lettere b), e), f) e g) dell’articolo 23 del D.L. n.98/2011. Nel caso delle comunicazioni di anomalie, invece, il contribuente viene messo nella posizione di correggere i comportamenti nelle dichiarazioni successive, ovvero fornire le opportune giustificazioni.
Il Cassetto fiscale si è inoltre arricchito, a partire dal 31 luglio scorso, di un’ulteriore informazione: l’eventuale iscrizione al Vies , ovvero l’archivio informatico degli operatori autorizzati a effettuare operazioni intracomunitarie (nella sezione “dati anagrafici”).
Il provvedimento 29 luglio 2013 interviene, invece, sulle caratteristiche del servizio: è stata prevista la possibilità di delegare due intermediari alla consultazione del cassetto fiscale di un medesimo contribuente e la maggior durata della delega. Tali modifiche saranno operative entro il prossimo 31 ottobre.
Per utilizzare il nuovo servizio, l’intermediario deve preventivamente acquisire specifica delega da parte dei propri clienti. Lo schema di delega e le modalità attraverso le quali ciascuna delega viene attivata sono pubblicati sul sito internet dell’Agenzia.
Ciascun contribuente potrà conferire delega a due intermediari, anziché solo uno. In questo modo, ad esempio, sia il consulente del lavoro che il commercialista potranno accedere al servizio. Le deleghe possono essere conferite direttamente dal contribuente tramite Entratel/Fisconline o tramite apposito modulo cartaceo da consegnare all’Agenzia delle Entrate, ovvero compilando lo schema di delega e consegnandolo all’intermediario che provvederà a richiederne l’attivazione esclusivamente tramite Entratel.
Le deleghe così conferite avranno una validità di quattro anni, e saranno rinnovabili alla scadenza, ovvero revocabili, in qualsiasi momento, sia da parte dell’intermediario che del soggetto delegante. Alla data in cui saranno rese operative le citate modalità di utilizzo del servizio di cui al provvedimento 29 luglio 2013:
- gli intermediari che abbiano aderito al servizio secondo le previgenti condizioni possono utilizzarlo senza soluzione di continuità aderendo alle nuove condizioni entro il 31 ottobre 2014;
- le adesioni al servizio secondo le previgenti condizioni non sono tacitamente rinnovabili;
- le deleghe attive conservano la loro validità fino alla scadenza originaria, salvo revoca.