Cause di cessazione e decadenza dal concordato
di Sandro Cerato - Direttore Scientifico del Centro Studi TributariIn attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo, approvato dal Governo lo scorso 22.1.2024, in materia di accertamento e concordato preventivo biennale, si segnala che gli articoli 21 e 22 del citato decreto contengono, rispettivamente, le cause di esclusione e di decadenza dal concordato. Va subito evidenziato che, mentre le cause di esclusione hanno effetto a partire dal periodo d’imposta in cui si verificano e, come tali, non fanno venir meno gli effetti del concordato per gli altri periodi d’imposta, le cause di decadenza comportano la cessazione degli effetti per entrambi i periodi d’imposta oggetto di concordato.
Le cause di esclusione previste nell’articolo 21 sono solamente due: la modifica dell’attività svolta nel corso del biennio concordato (rispetto a quella esercitata nell’anno precedente il biennio stesso) e la cessazione dell’attività. In merito alla prima della due cause, la motivazione è evidente, nel senso che la proposta concordataria si è basata sullo svolgimento di una determinata attività che, se è successivamente modificata, non è più rappresentativa della situazione del contribuente. Sul punto, due osservazioni sono opportune: la prima, riguarda la precisazione contenuta nella stessa norma, secondo cui la causa di cessazione non si produce nell’ipotesi in cui la nuova attività rientra nello stesso ISA di quella esercitata nel periodo d’imposta antecedente al biennio concordato. In tal caso, infatti, i dati presi a base della proposta concordataria non hanno subìto particolari variazioni, ragion per cui gli effetti del concordato sono salvaguardati. In secondo luogo, va evidenziato che se la modifica dell’attività svolta avviene nel secondo periodo d’imposta concordato, gli effetti del concordato stesso rimangono inalterati per il primo periodo d’imposta del biennio stesso.
Per quanto riguarda le cause di decadenza, per le quali, invece, gli effetti travolgono entrambi i periodi d’imposta concordati, l’articolo 22 contiene numerose fattispecie. La prima delle cause di decadenza riguarda la sopravvenuta esistenza, per effetto di accertamento nei periodi d’imposta concordati (o in quello precedente) di attività non dichiarate, o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30% dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità. Mentre appare comprensibile la motivazione della decadenza, qualora l’accertamento riguardi il periodo d’imposta antecedente a quelli concordati, in quanto trattasi dell’anno su cui si è basata la proposta del Fisco, la decadenza dal concordato, anche quando tale accertamento riguardi uno dei periodi d’imposta del biennio concordato, pare eccessiva. Il contribuente deve, comunque, pagare le imposte sul reddito concordato e non su quello effettivo, ma presumibilmente il legislatore intende punire il contribuente, in quanto i redditi effettivi dei periodi d’imposta concordati diverranno a loro volta le basi di calcolo per le proposte dei bienni successivi.
Le altre ipotesi di decadenza sono le seguenti:
- a seguito della modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, le informazioni ed i dati determinano una differente quantificazione dei redditi e del valore della produzione rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
- nella dichiarazione dei redditi sono indicati dei dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della proposta di concordato;
- omessa presentazione della dichiarazione in uno dei tre periodi d’imposta antecedenti al biennio concordato;
- omesso versamento delle somme dovute sul reddito concordato, a seguito di controllo automatizzato, ai sensi dell’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973.
In merito a tale ultima causa di decadenza, va precisato che il contribuente può avvalersi del ravvedimento operoso per sanare eventuali omessi o ritardati versamenti delle imposte risultanti dai redditi concordati per il biennio. In tal modo, viene evitata la comunicazione di cui all’articolo 36-bis, D.P.R. 600/1973 e la conseguente decadenza, in presenza di omesso versamento delle somme ivi indicate.