Cedibile l’ecobonus per interventi su singole unità immobiliari
di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365Con il provvedimento prot. n. 100372/2019 del 18.04.2019 sono state dettate le modalità di cessione del credito derivante dalla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle singole unità immobiliari; con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulle parti comuni di edifici, invece, il provvedimento in esame ha esteso le disposizioni del provvedimento prot. n. 165110 del 28.08.2017 anche agli interventi effettuati dopo il 1° gennaio 2018.
Giova a tal proposito ricordare che la Legge di bilancio 2018 ha modificato l’articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, D.L. 63/2013 estendendo la possibilità di cedere il credito corrispondente alle detrazioni previste per gli interventi di riqualificazione energetica non solo agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali, ma anche a quelli effettuati sulle singole unità immobiliari.
Ai fini della cessione dell’ecobonus per interventi su singole unità immobiliari occorre distinguere due fattispecie:
- i soggetti c.d. “incapienti” possono optare per la cessione del credito corrispondente alla detrazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 per interventi di riqualificazione energetica, in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, con la facoltà di successiva cessione del credito;
- tutti gli altri soggetti beneficiari della detrazione, diversi dai soggetti c.d. “incapienti”, possono ugualmente cedere la detrazione per le spese di riqualificazione energetica sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2019 in favore dei fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero di altri soggetti privati (con la facoltà di successiva cessione del credito), ma, a differenza dei soggetti di cui al punto 1), non possono cedere il credito agli istituti di credito e gli intermediari finanziari.
I soggetti che intendono cedere il credito devono trasmettere telematicamente apposita comunicazione, entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa, dichiarando la sussistenza dei presupposti per la cessione del credito.
In alternativa alla trasmissione telematica, il provvedimento prevede la possibilità di inviare la comunicazione:
- per il tramite degli uffici dell’Agenzia delle entrate (utilizzando il modulo previsto),
- a mezzo pec, inviando il modulo sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa; in quest’ultimo caso, tuttavia, il modulo deve essere inviato unitamente a un documento d’identità del firmatario.
Con specifico riferimento ai dati relativi ai crediti ceduti per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018 per interventi su singole unità immobiliari la comunicazione in esame deve essere trasmessa, con le richiamate modalità, dal 7 maggio al 12 luglio 2019.
Si ricorda che il mancato invio della comunicazione rende inefficace la cessione del credito.
A seguito della comunicazione inviata, l’Agenzia delle entrate provvederà a rendere visibile nel “Cassetto fiscale” del cessionario il credito d’imposta che gli è stato attribuito; il cessionario dovrà pertanto accettare il credito, sempre utilizzando le apposite funzionalità presenti nell’area riservata.
L’avvenuta accettazione sarà comunicata, con le medesime funzionalità presenti nell’area riservata, al cedente.
A seguito dell’accettazione il credito potrà quindi essere utilizzato in compensazione, in dieci quote annuali, a decorrere dal 20 marzo dell’anno successivo a quello di sostenimento della spesa: a tal fine sarà sempre necessaria la presentazione del modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, utilizzando il codice tributo che sarà reso disponibile con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle entrate.