Come noto, infatti, a seguito della riforma operata con la Legge di bilancio 2019, la nuova disciplina della cedolare secca può essere applicata anche ai canoni derivanti dai contratti di locazione, stipulati nel 2019, aventi ad oggetto immobili destinati all’uso commerciale classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe) e relative pertinenze (locate congiuntamente alle unità immobiliari C/1).
È tuttavia previsto che, per accedere all’agevolazione in esame, l’unità immobiliare C/1 deve avere una superficie complessiva, al netto delle pertinenze, non superiore a 600 metri quadrati.
Restano invece ferme le precedenti disposizioni con riferimento a tutti gli altri aspetti non oggetto di intervento modificativo.
Dubbi potevano quindi sorgere con riferimento alla possibilità di continuare a riconoscere validità ai chiarimenti offerti dall’Agenzia delle entrate con la circolare 26/E/2011, con la quale fu precisato che dovevano ritenersi esclusi dal regime della “cedolare secca” i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori agenti nell’ambito di attività di impresa o di arti e professioni.
La risoluzione pubblicata nella giornata ha sul punto precisato che “tale ultima condizione non deve, invece, essere soddisfatta nel caso di locazione di immobili rientranti nella categoria C/1, oggetto del presente quesito, tenuto conto che tali contratti hanno ad oggetto proprio immobili da destinare ad attività commerciale”.
Giova tuttavia sottolineare che la risoluzione in esame non cancella, in maniera generalizzata, il richiamato requisito, ma si limita a non estenderne l’applicazione ai nuovi casi di locazione di immobili commerciali, lasciando quindi immutato il quadro relativo alle ordinarie locazioni, per le quali, quindi, l’applicazione della “cedolare secca” continua ad essere subordinata anche alla specifica qualità del conduttore, restando esclusi dal regime i contratti aventi ad oggetto immobili abitativi conclusi con conduttori che agiscono nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Continua inoltre ad essere sempre necessario, in tutti i casi in cui si voglia accedere al regime in esame, che il locatore, titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sugli immobili, sia una persona fisica che non agisce nell’esercizio dell’attività d’impresa o di arti e professioni, così come chiarito dalla stessa circolare 26/E/2011.